Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/11/2021; Decisione del
29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione autonoma Sardegna - Prevalenza, in termini generali e assoluti, delle disposizioni della legge regionale impugnata sulle prescrizioni del piano paesaggistico regionale - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 170007).
Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione autonoma Sardegna - Prevalenza, in termini generali e assoluti, delle disposizioni della legge regionale impugnata sulle prescrizioni del piano paesaggistico regionale - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 170007).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 30, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui sancisce la prevalenza delle disposizioni della medesima legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 sulle prescrizioni del piano paesaggistico regionale (PPR). La disposizione impugnata dal Governo - di cui non è praticabile una interpretazione adeguatrice - eccede la potestà legislativa regionale poiché appresta una regolamentazione lesiva del paesaggio. Essa infatti, nell'introdurre una deroga alla pianificazione paesaggistica regionale, investe il nucleo essenziale della tutela del paesaggio, affidata alle puntuali prescrizioni del PPR.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 30, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui sancisce la prevalenza delle disposizioni della medesima legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 sulle prescrizioni del piano paesaggistico regionale (PPR). La disposizione impugnata dal Governo - di cui non è praticabile una interpretazione adeguatrice - eccede la potestà legislativa regionale poiché appresta una regolamentazione lesiva del paesaggio. Essa infatti, nell'introdurre una deroga alla pianificazione paesaggistica regionale, investe il nucleo essenziale della tutela del paesaggio, affidata alle puntuali prescrizioni del PPR.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 30
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte