Sentenza 153/1997 (ECLI:IT:COST:1997:153)
Massima numero 23262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
21/05/1997; Decisione del
21/05/1997
Deposito del 29/05/1997; Pubblicazione in G. U. 04/06/1997
Titolo
SENT. 153/97 B. IMPIEGO PUBBLICO - PROBLEMI DEL PRECARIATO - POSSIBILITA' DI SOLUZIONI - NECESSARIO RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIVERSITA' TRA I TIPI DI RAPPORTI INTERCORRENTI CON L'AMMINISTRAZIONE - IRRILEVANZA.
SENT. 153/97 B. IMPIEGO PUBBLICO - PROBLEMI DEL PRECARIATO - POSSIBILITA' DI SOLUZIONI - NECESSARIO RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIVERSITA' TRA I TIPI DI RAPPORTI INTERCORRENTI CON L'AMMINISTRAZIONE - IRRILEVANZA.
Testo
Di fronte al principio di buon andamento sancito dall'art. 97 Cost. - al quale, nei significati precisati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e' necessario far richiamo perche' il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni e del suo superamento possa trovare soluzione - nessun rilievo puo' assumere ne' la natura, di diritto pubblico o privato (distinzione, del resto, oggi recessiva rispetto alla disciplina, in parte assimilatrice, contenuta nella legislazione piu' recente), ne' la stabilita' e la durata del rapporto (di ruolo e precario, a tempo determinato o indeterminato). L'applicabilita' di tale principio, infatti -pena l'elusione della norma della Costituzione- dipende dalla natura pubblica del soggetto cui fa capo il rapporto d'impiego e non dalle caratteristiche dello strumento giuridico utilizzato per costituirlo. - Cfr., in particolare, S. nn. 205/1996 e 59/1997. red.: S. Pomodoro
Di fronte al principio di buon andamento sancito dall'art. 97 Cost. - al quale, nei significati precisati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e' necessario far richiamo perche' il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni e del suo superamento possa trovare soluzione - nessun rilievo puo' assumere ne' la natura, di diritto pubblico o privato (distinzione, del resto, oggi recessiva rispetto alla disciplina, in parte assimilatrice, contenuta nella legislazione piu' recente), ne' la stabilita' e la durata del rapporto (di ruolo e precario, a tempo determinato o indeterminato). L'applicabilita' di tale principio, infatti -pena l'elusione della norma della Costituzione- dipende dalla natura pubblica del soggetto cui fa capo il rapporto d'impiego e non dalle caratteristiche dello strumento giuridico utilizzato per costituirlo. - Cfr., in particolare, S. nn. 205/1996 e 59/1997. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte