Sentenza 153/1997 (ECLI:IT:COST:1997:153)
Massima numero 23264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  21/05/1997;  Decisione del  21/05/1997
Deposito del 29/05/1997; Pubblicazione in G. U. 04/06/1997
Massime associate alla pronuncia:  23261  23262  23263


Titolo
SENT. 153/97 D. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE SICILIANA - AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE A PROCEDERE AL RINNOVO, PER NON PIU' DI UN TRIENNIO, CON DECORRENZA RETROATTIVA, IN RELAZIONE A INDICATI COMPITI DI NATURA IN PARTE PERMANENTE, IN PARTE TEMPORANEA, DEI CONTRATTI A TERMINE BIENNALE GIA' STIPULATI DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE CON PERSONALE GIA' DIPENDENTE DELLE S.P.A. ITALTER E SIRAP - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DEL COMMISSARIO DELLO STATO - OMESSA VALUTAZIONE, NELLA LEGGE REGIONALE IMPUGNATA, DELLA CONGRUITA' DELLA NORMA IN ORDINE ALLE OBIETTIVE ESIGENZE ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI LIMITI ALL'ESPANSIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO DERIVANTI DAI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittima, in quanto lesiva del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la disposizione, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 10 agosto 1996, con la quale, per l'effettuazione dei compiti, di natura in parte permanente, in parte temporanea, in essa indicati, si autorizza l'Amministrazione regionale a continuare ad avvalersi del personale gia' dipendente dell'ITALTER S.p.a. e della SIRAP S.p.a., mediante il rinnovo -per non piu' di un triennio e con decorrenza dalla loro data di scadenza- dei contratti a termine biennale "gia' stipulati e registrati, a norma dell'art. 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25", tra la medesima Amministrazione e il medesimo personale. In tale disposizione, infatti, con la constatata assenza di una plausibile 'ratio' legata alle obiettive esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale, si rende conclusivamente manifesto quel rovesciamento di priorita' tra interesse dell'istituzione alla funzione e interesse delle persone all'impiego che la Costituzione -secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale- ha inteso evitare. Atteso che, la prevista utilizzazione del personale interessato nei programmati compiti permanenti di istituto (come il fronteggiare le "specifiche eventuali carenze di unita' lavorative della Regione", e il "sopperire alle necessita' di natura tecnica e amministrativa connesse alla eliminazione dei ritardi dell'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale") richiedeva non una mera affermazione di tali esigenze -a cui si limita il testo della delibera- ma una loro ricognizione in termini quantitativi e qualitativi, e quindi non gia' l'adottato rinnovo dei contratti a termine -strumento sicuramente contraddittorio rispetto a compiti di tal fatta- ma un inquadramento stabile nei ruoli dell'amministrazione regionale, con il rispetto delle forme e delle norme costituzionali previste a tale scopo e previa valutazione dei carichi di lavoro del personale gia' impiegato. Mentre, per quanto riguarda i compiti di carattere temporaneo cui il personale beneficiario della norma e' anche destinato (come il "compimento delle opere destinate alla realizzazione di infrastrutture urbane ed interurbane sorte in seguito all'evento sismico verificatosi nel dicembre del 1990 nella Sicilia orientale", e "l'espletamento e il completamento delle attivita' inerenti allo sviluppo intersettoriale delle zone interne di cui all'art. 71, legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41"), si prescinde totalmente dalla necessaria valutazione circa lo stato di avanzamento dei progetti previsti dalle leggi regionali e quindi dall'effettivita' dell'esigenza di personale aggiuntivo, cosi' come dalla valutazione dell'idoneita' allo scopo del personale medesimo. Onde la irragionevolezza dell'impugnata delibera in relazione ai principi posti dall'art. 97 Cost., del quale i limiti all'espansione dell'impiego presso le pubbliche amministrazioni stabiliti dall'art. 2, comma 2, lett. r), legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono un corollario. - V. le precedenti massime B e C. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte

legge  23/10/1992  n. 421  art. 2    co. 1  lett. r)