Sentenza 154/1997 (ECLI:IT:COST:1997:154)
Massima numero 23317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  21/05/1997;  Decisione del  21/05/1997
Deposito del 29/05/1997; Pubblicazione in G. U. 04/06/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 154/97. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - OMESSA INDICAZIONE NELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DELL'AVVERTIMENTO DELLE DECADENZE DI CUI ALL'ART. 167 COD. PROC. CIV. - OMESSA SANZIONE DI NULLITA' PER LA MANCANZA DI TALE INDICAZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INAPPLICABILITA' AL GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DEL REGIME DI PRECLUSIONI E DECADENZE DEL RITO ORDINARIO - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA.

Testo
Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 318, primo comma, e 164, primo comma, cod. proc. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui tali norme non prevedono, rispettivamente, che l'atto di citazione nel procedimento davanti al giudice di pace debba contenere l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini di cui al successivo art. 319 cod. proc. civ. implica le decadenze previste dall'art. 167 cod. proc. civ., e che la citazione e' nulla se in essa manca il predetto avvertimento, poiche' entrambe fondate sull'erroneo presupposto dell'applicabilita' anche al procedimento innanzi al giudice di pace del regime di decadenze e preclusioni proprio del rito ordinario, svolgentesi innanzi al tribunale e al pretore, che e' invece incompatibile con la struttura semplificata del giudizio innanzi al giudice di pace, la cui disciplina risulta ragionevolmente differenziata da quella del procedimento ordinario. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte