Ordinanza 155/1997 (ECLI:IT:COST:1997:155)
Massima numero 23278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  21/05/1997;  Decisione del  21/05/1997
Deposito del 29/05/1997; Pubblicazione in G. U. 04/06/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 155/97. REATO IN GENERE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE DELLA STESSA A SEGUITO DI EMISSIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - REQUISITI DI TALE ATTO NEL PROCEDIMENTO DINANZI AL PRETORE - PREVISIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE NON SOLO DEL PUBBLICO MINISTERO, MA ANCHE DELL'AUSILIARIO CHE LO ASSISTE - NECESSITA' DI QUEST'ULTIMA SOTTOSCRIZIONE, ALLA STREGUA DELL'INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, PERCHE' L'ATTO MEDESIMO POSSA SPIEGARE GLI EFFETTI CHE L'ORDINAMENTO GLI RICONNETTE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Peraltro, essendosi gia' verificata - come del resto lo stesso giudice 'a quo' sottolinea - la prescrizione triennale del reato contravvenzionale per il quale si procede alla data in cui l'ausiliario che assiste il pubblico ministero appone la propria sottoscrizione al decreto di citazione a giudizio, la questione si appalesa manifestamente irrilevante agli effetti della decisione che il rimettente e' chiamato ad adottare. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte