Sentenza 160/1997 (ECLI:IT:COST:1997:160)
Massima numero 23279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
02/06/1997; Decisione del
02/06/1997
Deposito del 04/06/1997; Pubblicazione in G. U. 11/06/1997
Massime associate alla pronuncia:
23280
Titolo
SENT. 160/97 A. ELEZIONI - CONSIGLIERE REGIONALE - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' - PROCEDIMENTO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - RIMOZIONE DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITA', COME GARANTITA NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (ARTT. 6 E 7 DELLA LEGGE N. 154/1981) - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATO CONTRASTO TRA PROVVEDIMENTI FINALI IN PRESENZA DI EGUALI CIRCOSTANZE DI FATTO E DI PERSEGUIMENTO DI MEDESIMI INTERESSI - RIMESSIONE DEL PUBBLICO INTERESSE ALL'ARBITRIO DI UN TERZO E PER INTERESSE PRIVATO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 160/97 A. ELEZIONI - CONSIGLIERE REGIONALE - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' - PROCEDIMENTO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - RIMOZIONE DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITA', COME GARANTITA NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (ARTT. 6 E 7 DELLA LEGGE N. 154/1981) - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATO CONTRASTO TRA PROVVEDIMENTI FINALI IN PRESENZA DI EGUALI CIRCOSTANZE DI FATTO E DI PERSEGUIMENTO DI MEDESIMI INTERESSI - RIMESSIONE DEL PUBBLICO INTERESSE ALL'ARBITRIO DI UN TERZO E PER INTERESSE PRIVATO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 51 Cost., l'art. 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), aggiunto dall'art. 5, l. 23 dicembre 1966, n. 1147, nella parte in cui prevede che la decadenza del consigliere in situazione di incompatibilita' possa essere pronunciata dal giudice adito senza che sia data all'interessato la facolta' di rimuovere utilmente la causa di incompatibilita' entro un congruo termine dalla notifica del ricorso previsto da detto art. 9-bis, in quanto -posto che la l. 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al S.S.N.) ha tenuto ferma l'azione popolare elettorale di cui alla disposizione impugnata, con conseguente coesistenza dei due diversi meccanismi del contenzioso amministrativo, che mira a rimuovere l'incompatibilita' attraverso una procedura in contraddittorio la quale consente all'eletto di presentare osservazioni, prevedendo come 'extrema ratio' la pronuncia di decadenza, e dell'azione popolare, costruita in modo tale da "cristallizzare la fattispecie" al momento della proposizione della domanda, sicche', se l'eletto non rimuove tempestivamente l'incompatibilita', confidando nel procedimento amministrativo ex art. 7 l. n. 154 del 1981, lo fa "a suo rischio"; e che la concorrenza dei due meccanismi, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale, deve operare in modo proporzionato ai beni pubblici meritevoli di protezione, tenuto conto che le limitazioni poste al diritto inviolabile di elettorato passivo devono essere necessarie e ragionevolmente proporzionate - la decadenza pronunciata in sede giurisdizionale anche quando il consigliere abbia rimosso la causa di incompatibilita', dopo la proposizione dell'azione popolare, rappresenta una misura non proporzionata rispetto ai beni salvaguardati dalla incompatibilita' stessa, con la conseguenza che, sebbene una materia cosi' delicata richiede che sia il legislatore ad operare un compiuto bilanciamento degli interessi meritevoli di tutela, occorre pero' temperare l'eccessiva severita' del sistema attuale, quale risulta definito dalla giurisprudenza, assicurando la proporzione fra fini perseguiti e mezzi prescelti. - S. nn. 235/1988, 253/1989, 476/1991, 141/1996, 357/1996. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 51 Cost., l'art. 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), aggiunto dall'art. 5, l. 23 dicembre 1966, n. 1147, nella parte in cui prevede che la decadenza del consigliere in situazione di incompatibilita' possa essere pronunciata dal giudice adito senza che sia data all'interessato la facolta' di rimuovere utilmente la causa di incompatibilita' entro un congruo termine dalla notifica del ricorso previsto da detto art. 9-bis, in quanto -posto che la l. 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al S.S.N.) ha tenuto ferma l'azione popolare elettorale di cui alla disposizione impugnata, con conseguente coesistenza dei due diversi meccanismi del contenzioso amministrativo, che mira a rimuovere l'incompatibilita' attraverso una procedura in contraddittorio la quale consente all'eletto di presentare osservazioni, prevedendo come 'extrema ratio' la pronuncia di decadenza, e dell'azione popolare, costruita in modo tale da "cristallizzare la fattispecie" al momento della proposizione della domanda, sicche', se l'eletto non rimuove tempestivamente l'incompatibilita', confidando nel procedimento amministrativo ex art. 7 l. n. 154 del 1981, lo fa "a suo rischio"; e che la concorrenza dei due meccanismi, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale, deve operare in modo proporzionato ai beni pubblici meritevoli di protezione, tenuto conto che le limitazioni poste al diritto inviolabile di elettorato passivo devono essere necessarie e ragionevolmente proporzionate - la decadenza pronunciata in sede giurisdizionale anche quando il consigliere abbia rimosso la causa di incompatibilita', dopo la proposizione dell'azione popolare, rappresenta una misura non proporzionata rispetto ai beni salvaguardati dalla incompatibilita' stessa, con la conseguenza che, sebbene una materia cosi' delicata richiede che sia il legislatore ad operare un compiuto bilanciamento degli interessi meritevoli di tutela, occorre pero' temperare l'eccessiva severita' del sistema attuale, quale risulta definito dalla giurisprudenza, assicurando la proporzione fra fini perseguiti e mezzi prescelti. - S. nn. 235/1988, 253/1989, 476/1991, 141/1996, 357/1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte