Sentenza 160/1997 (ECLI:IT:COST:1997:160)
Massima numero 23280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  02/06/1997;  Decisione del  02/06/1997
Deposito del 04/06/1997; Pubblicazione in G. U. 11/06/1997
Massime associate alla pronuncia:  23279


Titolo
SENT. 160/97 B. ELEZIONI - CONSIGLIERE REGIONALE - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' - LITE PENDENTE CON LA REGIONE IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PER IL QUALE NON E' PREVISTA TALE CAUSA DI DECADENZA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO - NON FONDATEZZA.

Testo
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 4, della l. 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al S.S.N.), nella parte in cui include nelle fattispecie di litispendenza, fonte di incompatibilita', le cause di lavoro, in quanto spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalita', attuare gli artt. 3 e 51 Cost., statuendo il regime delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita'; nonche' degli artt. 6 e 7, l. n. 154 del 1981, in quanto il rilievo assolutamente preminente che nella questione in esame ha l'art. 9-bis, d.P.R. n. 570 del 1960, determina l'impertinenza delle censure mosse alle disposizioni impugnate. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte