Sentenza 161/1997 (ECLI:IT:COST:1997:161)
Massima numero 23281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  02/06/1997;  Decisione del  02/06/1997
Deposito del 04/06/1997; Pubblicazione in G. U. 11/06/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 161/97. PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA - PRECLUSIONE PER IL CONDANNATO (NELLA SPECIE ALL'ERGASTOLO) DI ESSERE RIAMMESSO AL BENEFICIO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 27, comma terzo, Cost., l'art. 177, comma 1, ultimo periodo cod. pen., nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti, sia perche' il connotato di perpetuita' della pena dell'ergastolo - che comporta, per chi vi e' sottoposto, una serie di conseguenze, di tipo interdittivo e di tipo penitenziario, le quali sono, in tutto o in parte, estranee alle altre pene - non puo' legittimamente intendersi, alla stregua dei principi costituzionali, come legato, sia pure dopo l'esperimento negativo di un periodo trascorso in liberazione condizionale, ad una preclusione assoluta dell'ottenimento, ove sussista il presupposto del sicuro ravvedimento, di una nuova liberazione condizionale, tenuto conto che il mantenimento di una preclusione siffatta nel nostro ordinamento equivarrebbe, per il condannato all'ergastolo, ad una sua esclusione dal criterio rieducativo, e cio' in palese contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., la cui valenza e' stata piu' volte affermata e ribadita, senza limitazioni, anche per i condannati alla massima pena prevista dall'ordinamento italiano vigente; sia perche', se la liberazione condizionale e' l'unico istituto che, in virtu' della sua esistenza nell'ordinamento, rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell'ergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo cui detta pena contrasta con la Costituzione, ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o piu' esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla liberazione condizionale. - S. nn. 204/1974, 264/1974, 274/1983, 282/1989. red.: Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte