Sentenza 162/1997 (ECLI:IT:COST:1997:162)
Massima numero 23377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
02/06/1997; Decisione del
02/06/1997
Deposito del 04/06/1997; Pubblicazione in G. U. 11/06/1997
Massime associate alla pronuncia:
23378
Titolo
SENT. 162/97 A. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE LIGURIA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI D'ETA' - DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PRESENTATA DAL PERSONALE AL RAGGIUNGIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI ACCOGLIERE LE DOMANDE PER MOTIVATE ESIGENZE DI SERVIZIO FINO AD UN MASSIMO DI DUE ANNI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.117, IN RIFERIMENTO ALL'ART. 16 D. LGS. N. 503 DEL 1992, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE OLTRE IL LIMITE DI ETA' SOLTANTO SU ISTANZA DELL'INTERESSATO - NON INCOMPATIBILITA' DELLA DISPOSIZIONE REGIONALE - VALUTAZIONE REGIONALE DELLA COINCIDENZA DELLA FACOLTA' ESERCITATA DAL DIPENDENTE CON ESIGENZE DI INTERESSE PUBBLICO - NON IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 162/97 A. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE LIGURIA - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI D'ETA' - DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PRESENTATA DAL PERSONALE AL RAGGIUNGIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI ACCOGLIERE LE DOMANDE PER MOTIVATE ESIGENZE DI SERVIZIO FINO AD UN MASSIMO DI DUE ANNI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.117, IN RIFERIMENTO ALL'ART. 16 D. LGS. N. 503 DEL 1992, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE OLTRE IL LIMITE DI ETA' SOLTANTO SU ISTANZA DELL'INTERESSATO - NON INCOMPATIBILITA' DELLA DISPOSIZIONE REGIONALE - VALUTAZIONE REGIONALE DELLA COINCIDENZA DELLA FACOLTA' ESERCITATA DAL DIPENDENTE CON ESIGENZE DI INTERESSE PUBBLICO - NON IRRAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata il 10 aprile 1996, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, con riguardo all'art. 16 del d. lgs. n. 503 del 1992, in quanto la facolta' dell'amministrazione regionale, ivi prevista, di accettare, per motivate esigenze di servizio, la domanda di trattenimento in servizio del personale, fino ad un massimo di due anni, oltre il sessantacinquesimo anno di eta', non e' incompatibile con il principio della legislazione statale che si desume dall'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, secondo il quale il trattenimento in servizio oltre i limiti di eta' puo' avvenire solo su istanza del dipendente, poiche' il legislatore regionale, nell'esercizio della competenza in materia di pubblico impiego, e' vincolato dai principi fondamentali della legislazione statale, nel senso che, fermo restando il divieto di stabilire in via generale per il personale regionale un'eta' massima per il collocamento a riposo superiore a quella fissata dalle leggi statali per la corrispondente categoria dei dipendenti, deve essere riconosciuta un'ampia discrezionalita', che nella fattispecie in esame, risulta esercitata in modo tutt'altro che arbitrario e irragionevole, per avere attribuito all'amministrazione la facolta' di non accettare la domanda di trattenimento in servizio del dipendente per un massimo di due anni, oltre il limite di eta', soltanto in caso di dimostrata e motivata mancanza di esigenze di servizio, senza alcuna conseguente violazione degli invocati principi di uguaglianza, ragionevolezza e imparzialita'. - V. sent. nn. 422/1992, 186/1990 e 238/1988; ord. n. 380/1994. red.: F. Mangano
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata il 10 aprile 1996, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, con riguardo all'art. 16 del d. lgs. n. 503 del 1992, in quanto la facolta' dell'amministrazione regionale, ivi prevista, di accettare, per motivate esigenze di servizio, la domanda di trattenimento in servizio del personale, fino ad un massimo di due anni, oltre il sessantacinquesimo anno di eta', non e' incompatibile con il principio della legislazione statale che si desume dall'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, secondo il quale il trattenimento in servizio oltre i limiti di eta' puo' avvenire solo su istanza del dipendente, poiche' il legislatore regionale, nell'esercizio della competenza in materia di pubblico impiego, e' vincolato dai principi fondamentali della legislazione statale, nel senso che, fermo restando il divieto di stabilire in via generale per il personale regionale un'eta' massima per il collocamento a riposo superiore a quella fissata dalle leggi statali per la corrispondente categoria dei dipendenti, deve essere riconosciuta un'ampia discrezionalita', che nella fattispecie in esame, risulta esercitata in modo tutt'altro che arbitrario e irragionevole, per avere attribuito all'amministrazione la facolta' di non accettare la domanda di trattenimento in servizio del dipendente per un massimo di due anni, oltre il limite di eta', soltanto in caso di dimostrata e motivata mancanza di esigenze di servizio, senza alcuna conseguente violazione degli invocati principi di uguaglianza, ragionevolezza e imparzialita'. - V. sent. nn. 422/1992, 186/1990 e 238/1988; ord. n. 380/1994. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 503
art. 16