Sentenza 163/1997 (ECLI:IT:COST:1997:163)
Massima numero 23282
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  02/06/1997;  Decisione del  02/06/1997
Deposito del 04/06/1997; Pubblicazione in G. U. 11/06/1997
Massime associate alla pronuncia:  23283


Titolo
SENT. 163/97 A. CORTE DEI CONTI - PROCEDIMENTO CONTABILE - FASE PRELIMINARE - INVITO DEL PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO, RIVOLTO A TALUNI EX CONSIGLIERI ED ASSESSORI REGIONALI E CONSIGLIERI IN CARICA, AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DI UNA LORO EVENTUALE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA IN RELAZIONE A CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE ALL'ENTE VENETO TEATRO, A PRESENTARE, AI SENSI DELL'ART. 5, D.L. N. 453 DEL 1993 (CONVERTITO IN LEGGE N. 19 DEL 1994) "EVENTUALI DEDUZIONI E DOCUMENTI" - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE VENETO - ECCEPITO DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELLA RICORRENTE - ESCLUSIONE.

Testo
Contrariamente a quanto ha sostenuto l'Avvocatura dello Stato, non puo' dirsi, nel giudizio per il conflitto di attribuzione sollevato, con riferimento agli artt. 117, 127 e 122, quarto comma, Cost., in seguito agli inviti a presentare, nella fase prodromica di un procedimento contabile, "eventuali deduzioni e documenti", rivolti dal Procuratore regionale presso la locale Sezione regionale per il Veneto, della Corte dei conti, con provvedimenti di identico contenuto in data 22 febbraio 1996, ad alcuni ex consiglieri ed assessori regionali, nonche' ad alcuni consiglieri in carica, in relazione ad una loro possibile responsabilita' per la erogazione di contributi regionali all'Ente Veneto Teatro, che la ricorrente Regione Veneto non fosse legittimata a promuoverlo. Invero, come la Corte costituzionale ha gia' avuto occasione di osservare, l'eventuale attentato ai poteri spettanti ai rappresentanti di un ente fornito di autonomia costituzionale protetta, non puo', in tesi, non offendere anche l'autonomia dell'ente, facendo cosi' insorgere per esso l'interesse a tutelare nell'appropriata sede le proprie prerogative. Ne', nel caso, rileva in contrario che la Regione, nei giudizi di responsabilita' che potrebbero essere promossi nei confronti dei suddetti consiglieri e assessori non sarebbe potuta stare in giudizio, attesa la evidente necessita' di tenere distinto il problema della legittimazione e dell'interesse nell'ambito del giudizio di responsabilita' amministrativa da quello che concerne la verifica degli analoghi presupposti nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzione. - Nello stesso senso, S. n. 211/1972. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 127

Costituzione  art. 122  co. 4

Altri parametri e norme interposte