Sentenza 164/1997 (ECLI:IT:COST:1997:164)
Massima numero 23284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  02/06/1997;  Decisione del  02/06/1997
Deposito del 04/06/1997; Pubblicazione in G. U. 11/06/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 164/97. REATO IN GENERE - USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (NELLA SPECIE, APPOSIZIONE DI MARCA CONTRAFFATTA SULLA PATENTE DI GUIDA) - IPOTESI IN CUI SUSSISTA LA BUONA FEDE DI COLUI CHE HA RICEVUTO I VALORI - PUNIBILITA' - ASSERITA IMPOSSIBILITA' DI PROVARE LA SOPRAVVENUTA CONSAPEVOLEZZA DELLA FALSITA' DEL VALORE UTILIZZATO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, SECONDO COMMA, E 27, PRIMO COMMA, COST. - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 464, secondo comma, cod. pen., che punisce il comportamento di chi, avendo ricevuto in buona fede un valore di bollo contraffatto o alterato, ne abbia fatto uso, in quanto - premesso che il giudice rimettente ritiene erroneamente che la figura di reato prevista dalla norma impugnata costituisca <>, perche' la dimostrazione della sopravvenuta consapevolezza della falsita' del valore utilizzato, <>, rappresenterebbe un'autentica 'probatio diabolica' - va considerato che anche la figura di reato in esame, alla stregua dei criteri generali di imputazione soggettiva delle fattispecie delittuose, impone al giudicante di accertare il mutamento psichico dell'agente attraverso l'inviduazione di segni esteriori. Dalla qual cosa discende che, in difetto di tale accertamento, l'imputato deve essere mandato assolto. - V., pure, S. nn. 96/1981; e 364/1988 e 1085/1988, citate nelle ordinanze di rimessione. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 1

Altri parametri e norme interposte