Ordinanza 167/1997 (ECLI:IT:COST:1997:167)
Massima numero 23287
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
02/06/1997; Decisione del
02/06/1997
Deposito del 04/06/1997; Pubblicazione in G. U. 11/06/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 167/97. IMPIEGO PUBBLICO - CURE TERMALI, ELIOTERAPICHE, CLIMATICHE E PSAMMOTERICHE - ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO LA POSSIBILITA' PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI ESSERE COLLOCATI IN CONGEDO STRAORDINARIO PER ATTENDERE ALLE PREDETTE CURE - RICONOSCIMENTO DI TALE DIRITTO SOLO AI MUTILATI ED AGLI INVALIDI DI GUERRA O PER SERVIZIO - ASSERITO INGIUSTIFICATO DETERIORE TRATTAMENTO DEGLI INVALIDI CIVILI - DEDOTTA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL DIRITTO ALLA SALUTE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL PRETORE ADITO - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 167/97. IMPIEGO PUBBLICO - CURE TERMALI, ELIOTERAPICHE, CLIMATICHE E PSAMMOTERICHE - ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO LA POSSIBILITA' PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI ESSERE COLLOCATI IN CONGEDO STRAORDINARIO PER ATTENDERE ALLE PREDETTE CURE - RICONOSCIMENTO DI TALE DIRITTO SOLO AI MUTILATI ED AGLI INVALIDI DI GUERRA O PER SERVIZIO - ASSERITO INGIUSTIFICATO DETERIORE TRATTAMENTO DEGLI INVALIDI CIVILI - DEDOTTA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL DIRITTO ALLA SALUTE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL PRETORE ADITO - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza dovuta a difetto di giurisdizione del giudice rimettente. (Nella specie, la controversia oggetto del giudizio 'a quo' concerne una situazione giuridica soggettiva inerente ad un rapporto di pubblico impiego e rientra, pertanto, nella materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sicche' emerge 'ictu oculi' il difetto di giurisdizione del pretore adito; difetto che, appunto, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte, rende irrilevante la questione sollevata). - Cfr., altresi', 'ex plurimis', O. n. 348/1995 nonche' S. nn. 263/1994 e 349/1993. red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza dovuta a difetto di giurisdizione del giudice rimettente. (Nella specie, la controversia oggetto del giudizio 'a quo' concerne una situazione giuridica soggettiva inerente ad un rapporto di pubblico impiego e rientra, pertanto, nella materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sicche' emerge 'ictu oculi' il difetto di giurisdizione del pretore adito; difetto che, appunto, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte, rende irrilevante la questione sollevata). - Cfr., altresi', 'ex plurimis', O. n. 348/1995 nonche' S. nn. 263/1994 e 349/1993. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
co. 1
Altri parametri e norme interposte