Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44567
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/11/2021; Decisione del
29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Paesaggio - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disciplina a salvaguardia dei territori rurali - Ricorso del Governo - Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie, violazione dei principi della tutela del paesaggio e di leale collaborazione con lo Stato, nonché della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Possibilità di interpretazione conforme al piano paesaggistico regionale (PPR) - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 170001).
Paesaggio - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disciplina a salvaguardia dei territori rurali - Ricorso del Governo - Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie, violazione dei principi della tutela del paesaggio e di leale collaborazione con lo Stato, nonché della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Possibilità di interpretazione conforme al piano paesaggistico regionale (PPR) - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 170001).
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s), Cost., all'art. 3, lett. f), dello statuto speciale, e al principio di leale collaborazione - dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che pone una disciplina a salvaguardia dei territori rurali, riservando agli imprenditori agricoli a titolo professionale l'edificazione di fabbricati a fini residenziali nella fascia di 1000 metri dalla linea di battigia marina e regolando le ipotesi di cambi di destinazione d'uso. La disposizione impugnata dal Governo non reca alcuna deroga alle previsioni del piano paesaggistico regionale (PPR) e, pertanto, può e deve essere interpretata in termini compatibili con le minuziose prescrizioni di tutela che tale piano detta in merito alle zone agricole.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s), Cost., all'art. 3, lett. f), dello statuto speciale, e al principio di leale collaborazione - dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che pone una disciplina a salvaguardia dei territori rurali, riservando agli imprenditori agricoli a titolo professionale l'edificazione di fabbricati a fini residenziali nella fascia di 1000 metri dalla linea di battigia marina e regolando le ipotesi di cambi di destinazione d'uso. La disposizione impugnata dal Governo non reca alcuna deroga alle previsioni del piano paesaggistico regionale (PPR) e, pertanto, può e deve essere interpretata in termini compatibili con le minuziose prescrizioni di tutela che tale piano detta in merito alle zone agricole.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte
Convenzione
n.
art. Convenzione europea sul paesaggio