Ordinanza 169/1997 (ECLI:IT:COST:1997:169)
Massima numero 23289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  02/06/1997;  Decisione del  02/06/1997
Deposito del 04/06/1997; Pubblicazione in G. U. 11/06/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 169/97. PROCESSO PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DI GIUDICI ORDINARI E SPECIALI - REATI COMUNI E REATI MILITARI - OPERATIVITA' DELLA CONNESSIONE SOLTANTO IN CASO DI MAGGIORE GRAVITA' DEL REATO COMUNE RISPETTO A QUELLO MILITARE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER IL MILITARE, IN CONSEGUENZA DELLA NON OPERATIVITA' DELLA CONNESSIONE, NEL CASO DI REATO MILITARE PIU' GRAVE RISPETTO A QUELLO COMUNE CORRELATO - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA PER NON AVER IL LEGISLATORE DELEGANTE ESCLUSO SPECIFICAMENTE DETTA IPOTESI DI CONNESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che la connessione tra reati comuni e reati militari opera soltanto quando il reato comune e' piu' grave di quello militare, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., in quanto i presupposti della connessione individuati dal giudice rimettente sono palesemente erronei con riferimento ad entrambi i casi di reato continuato e di connessione teleologica (art. 12, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.). red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte