Ordinanza 171/1997 (ECLI:IT:COST:1997:171)
Massima numero 23291
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
04/06/1997; Decisione del
04/06/1997
Deposito del 05/06/1997; Pubblicazione in G. U. 11/06/1997
Massime associate alla pronuncia:
23292
Titolo
ORD. 171/97 A. INFORMAZIONE (ACCESSO AI MEZZI DI) - PARITA' DI ACCESSO (C.D. 'PAR CONDICIO') DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE - 'REFERENDUM' INDETTI PER IL 15 GIUGNO 1997 IN TEMA DI ORDINE DEI GIORNALISTI, INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI DEI MAGISTRATI, CARRIERA DEI MAGISTRATI, ESERCIZIO DELLA CACCIA, OBIEZIONE DI COSCIENZA E 'GOLDEN SHARE' - NORME, FISSATE CON REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI, A CUI LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO DEVE ATTENERSI NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE TRASMISSIONI DA EFFETTUARSI DURANTE LA CAMPAGNA REFERENDARIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL COMITATO PROMOTORE DEI 'REFERENDUM' NEI CONFRONTI DELLA SUDDETTA COMMISSIONE, DEL PARLAMENTO, DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL GOVERNO - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO NEI CONFRONTI DELLA COMMISSIONE, QUALE ORGANO COMPETENTE A DICHIARARE DEFINITIVAMENTE, IN MATERIA, LA VOLONTA' DEL SENATO E DELLA CAMERA - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO.
ORD. 171/97 A. INFORMAZIONE (ACCESSO AI MEZZI DI) - PARITA' DI ACCESSO (C.D. 'PAR CONDICIO') DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE - 'REFERENDUM' INDETTI PER IL 15 GIUGNO 1997 IN TEMA DI ORDINE DEI GIORNALISTI, INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI DEI MAGISTRATI, CARRIERA DEI MAGISTRATI, ESERCIZIO DELLA CACCIA, OBIEZIONE DI COSCIENZA E 'GOLDEN SHARE' - NORME, FISSATE CON REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI, A CUI LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO DEVE ATTENERSI NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE TRASMISSIONI DA EFFETTUARSI DURANTE LA CAMPAGNA REFERENDARIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL COMITATO PROMOTORE DEI 'REFERENDUM' NEI CONFRONTI DELLA SUDDETTA COMMISSIONE, DEL PARLAMENTO, DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL GOVERNO - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO NEI CONFRONTI DELLA COMMISSIONE, QUALE ORGANO COMPETENTE A DICHIARARE DEFINITIVAMENTE, IN MATERIA, LA VOLONTA' DEL SENATO E DELLA CAMERA - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO.
Testo
Il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore di alcuni 'referendum' abrogativi, indetti per il 15 giugno 1997 (in materia di Ordine dei giornalisti, incarichi extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, esercizio della caccia, obiezione di coscienza e "golden share") nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, del Parlamento, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo, in relazione al regolamento, adottato dalla suddetta Commissione il 20 maggio 1997, con il quale sono state fissate le regole cui la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve attenersi nella predisposizione delle trasmissioni da effettuarsi in occasione della campagna referendaria, va dichiarato ammissibile, in fase di delibazione (restando salva e impregiudicata, anche su questo punto, la pronuncia definitiva) nei confronti della Commissione. Infatti, per quanto riguarda i presupposti soggettivi del conflitto, ribadito che la frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria ex art. 75 Cost., e' assimilabile a un potere dello Stato, e che i promotori della richiesta sono competenti a dichiararne definitivamente la volonta' ai sensi dell'art. 37, legge n. 87 del 1953, anche in riferimento alle restrizioni che possano porsi alla propaganda referendaria, deve altresi' riconoscersi la legittimazione passiva della Commissione quale organo competente a dichiarare definitivamente, in materia, la volonta' della Camera e del Senato; mentre, per quanto riguarda i presupposti oggettivi, si rileva che il conflitto concerne un atto di indirizzo delle Camere diretto ad assicurare la realizzazione del principio del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, sicche' ogni limitazione della facolta' di partecipare ai dibattiti radio-televisivi sui 'referendum' potrebbe, in astratto, ledere l'integrita' delle attribuzioni dei comitati promotori. - Cfr. S. nn. 165/1995, 420/1994 e 112/1993. red.: S. Pomodoro
Il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore di alcuni 'referendum' abrogativi, indetti per il 15 giugno 1997 (in materia di Ordine dei giornalisti, incarichi extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, esercizio della caccia, obiezione di coscienza e "golden share") nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, del Parlamento, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo, in relazione al regolamento, adottato dalla suddetta Commissione il 20 maggio 1997, con il quale sono state fissate le regole cui la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve attenersi nella predisposizione delle trasmissioni da effettuarsi in occasione della campagna referendaria, va dichiarato ammissibile, in fase di delibazione (restando salva e impregiudicata, anche su questo punto, la pronuncia definitiva) nei confronti della Commissione. Infatti, per quanto riguarda i presupposti soggettivi del conflitto, ribadito che la frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria ex art. 75 Cost., e' assimilabile a un potere dello Stato, e che i promotori della richiesta sono competenti a dichiararne definitivamente la volonta' ai sensi dell'art. 37, legge n. 87 del 1953, anche in riferimento alle restrizioni che possano porsi alla propaganda referendaria, deve altresi' riconoscersi la legittimazione passiva della Commissione quale organo competente a dichiarare definitivamente, in materia, la volonta' della Camera e del Senato; mentre, per quanto riguarda i presupposti oggettivi, si rileva che il conflitto concerne un atto di indirizzo delle Camere diretto ad assicurare la realizzazione del principio del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, sicche' ogni limitazione della facolta' di partecipare ai dibattiti radio-televisivi sui 'referendum' potrebbe, in astratto, ledere l'integrita' delle attribuzioni dei comitati promotori. - Cfr. S. nn. 165/1995, 420/1994 e 112/1993. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4