Ordinanza 172/1997 (ECLI:IT:COST:1997:172)
Massima numero 23290
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  06/06/1997;  Decisione del  06/06/1997
Deposito del 07/06/1997; Pubblicazione in G. U. 11/06/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 172/97. 'REFERENDUM' - 'REFERENDUM' ABROGATIVI DELLE NORME SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA E SULL'ESERCIZIO DELLA CACCIA INDETTI PER IL 15 GIUGNO 1997 - POSSIBILITA', IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL SENATO DI PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA TRASMESSE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI, E SUCCESSIVI ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DELL'INCOMBENTE SOPRAVVENIRE , NELL'IMMINENZA DELLA CONSULTAZIONE, DI NUOVE NORMATIVE, ABROGATIVE O SOSTITUTIVE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAI PROMOTORI E PRESENTATORI DEI SUDDETTI 'REFERENDUM' - PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN SEDE DELIBATIVA AI SENSI DELL'ART. 37, LEGGE N. 87 DEL 1953 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI RICORRENTI E DELLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL SENATO E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (INDIVIDUATI DAI RICORRENTI QUALI SOGGETTI CHE AVREBBERO POSTO IN ESSERE IL DENUNCIATO COMPORTAMENTO LESIVO) MA NON DELLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO OGGETTIVO DELLA "MATERIA DI CONFLITTO" - INAMMISSIBILITA' - ASSORBIMENTO DI ALTRE QUESTIONI.

Testo
E' inammissibile, in difetto del requisito oggettivo della esistenza della "materia di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato" -con conseguente assorbimento di ogni altra questione- il ricorso, proposto dai promotori e presentatori dei 'referendum' abrogativi, indetti per il 15 giugno 1997, in tema di esercizio della caccia e di obiezione di coscienza, nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con il quale, in seguito alla trasmissione alla Camera dei deputati di proposte di legge approvate, nelle suddette materie, dal Senato, e all'iniziato esame delle stesse da parte della Camera, si richiede di dichiarare che non spetta alle Camere approvare, nell'imminenza della consultazione, leggi che incidano nelle materie oggetto dei quesiti referendari. Come la Corte ha gia' avuto occasione di affermare, infatti, anche in pendenza di un procedimento di 'referendum' abrogativo, sia nella fase iniziale, sia nel corso degli accertamenti sulla legittimita' e ammissibilita' delle richieste, sia successivamente alla stessa indizione del 'referendum', le Camere conservano la loro potesta' legislativa, con la conseguenza che il procedimento legislativo, in quanto tale non puo' - ne' per effetto della legge con cui si conclude, ne', quindi, a maggior ragione, per effetto degli atti anteriori alla sua approvazione - entrare in conflitto con le attribuzioni del comitato promotore dei 'referendum': attribuzioni che peraltro, in tutta la loro possibile estensione, trovano piena garanzia, in caso di sopravvenienza di nuove normative nelle materie investite dai quesiti referendari, negli accertamenti da compiersi dall'Ufficio centrale per il 'referendum' ai sensi dell'art. 39, legge n. 352 del 1970 (come modificato dalla sentenza n. 68 del 1978). E' chiaro inoltre - a parte che la materia del conflitto difetta anche in relazione alla lamentata interferenza sul giudizio dell'Ufficio centrale, in ordine al quale sarebbe semmai tale organo il soggetto legittimato a dolersi - che con le prospettate eventuali difficolta' nello svolgimento delle operazioni referendarie derivanti dai tempi delle attivita' legislative, si ipotizzano inconvenienti operativi a cui la Corte -come anche si e' gia' rilevato- non potrebbe comunque porre rimedio. - Cfr. S. nn. 68/1978 e 45/1983. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte

legge  25/05/1970  n. 352  art. 39