Sentenza 173/1997 (ECLI:IT:COST:1997:173)
Massima numero 23293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
05/06/1997; Decisione del
05/06/1997
Deposito del 13/06/1997; Pubblicazione in G. U. 18/06/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 173/97. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - BENEFICIO DELLA DETENZIONE DOMICILIARE (NELLA SPECIE PER CONDANNATO AFFETTO DA AIDS) - LAMENTATA PREVISIONE, IN CASO DI DENUNZIA PER IL REATO DI EVASIONE, DELLA SOSPENSIONE AUTOMATICA DEL BENEFICIO - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO IN CASO DI DENUNCIA PER REATI PIU' GRAVI - PRETESA INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 173/97. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - BENEFICIO DELLA DETENZIONE DOMICILIARE (NELLA SPECIE PER CONDANNATO AFFETTO DA AIDS) - LAMENTATA PREVISIONE, IN CASO DI DENUNZIA PER IL REATO DI EVASIONE, DELLA SOSPENSIONE AUTOMATICA DEL BENEFICIO - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO IN CASO DI DENUNCIA PER REATI PIU' GRAVI - PRETESA INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 32 Cost., l'art. 47-ter u.c. l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto dal comma ottavo dello stesso articolo, sia perche' la norma impugnata - che prevede(va), per il caso di denunzia del condannato per il reato di evasione (art. 47-ter, comma 8), la "sospensione automatica della detenzione domiciliare" - non lasciando spazio per un accertamento, sia pure incidentale e limitato alla verifica del 'fumus boni juris' sulla esistenza del reato (di evasione), urta indubbiamente contro il principio di ragionevolezza; sia perche' la stessa, nello statuire una sospensione automatica senza un minimo di previa delibazione giudiziale circa il fondamento della denunzia di reato, a cui la sospensione e' collegata, collide con il principio costituzionale che esclude presunzioni di colpevolezza e che ha una forza espansiva che si riflette su varie parti dell'ordinamento, al di la' degli stretti limiti del processo penale e dei problemi inerenti alla custodia cautelare; sia perche' - tenuto conto che la misura alternativa alla detenzione, intitolata detenzione domiciliare, e' indubbiamente caratterizzata da una finalita' umanitaria ed assistenziale - la sospensione automatica di tale misura, senza valutazione delle circostanze in cui l'allontanamento denunziato come reato e' avvenuto, urta contro la finalita' rieducativa assegnata dalla Costituzione ad ogni pena, e dunque anche alle misure alternative previste in seno all'ordinamento penitenziario; sia perche', rispondendo la detenzione domiciliare anche ad una finalita' volta alla protezione della salute del condannato, la sua sospensione automatica sulla base di una semplice denuncia e senza, in particolare, che il magistrato di sorveglianza possa vagliare la compatibilita' della traduzione in carcere con le condizioni di salute del condannato stesso, rappresenta una lesione o, quantomeno, una compromissione del diritto fondamentale alla salute. - S.nn. 165/1996, 186/1995; O. n. 327/1989. rel.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 32 Cost., l'art. 47-ter u.c. l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto dal comma ottavo dello stesso articolo, sia perche' la norma impugnata - che prevede(va), per il caso di denunzia del condannato per il reato di evasione (art. 47-ter, comma 8), la "sospensione automatica della detenzione domiciliare" - non lasciando spazio per un accertamento, sia pure incidentale e limitato alla verifica del 'fumus boni juris' sulla esistenza del reato (di evasione), urta indubbiamente contro il principio di ragionevolezza; sia perche' la stessa, nello statuire una sospensione automatica senza un minimo di previa delibazione giudiziale circa il fondamento della denunzia di reato, a cui la sospensione e' collegata, collide con il principio costituzionale che esclude presunzioni di colpevolezza e che ha una forza espansiva che si riflette su varie parti dell'ordinamento, al di la' degli stretti limiti del processo penale e dei problemi inerenti alla custodia cautelare; sia perche' - tenuto conto che la misura alternativa alla detenzione, intitolata detenzione domiciliare, e' indubbiamente caratterizzata da una finalita' umanitaria ed assistenziale - la sospensione automatica di tale misura, senza valutazione delle circostanze in cui l'allontanamento denunziato come reato e' avvenuto, urta contro la finalita' rieducativa assegnata dalla Costituzione ad ogni pena, e dunque anche alle misure alternative previste in seno all'ordinamento penitenziario; sia perche', rispondendo la detenzione domiciliare anche ad una finalita' volta alla protezione della salute del condannato, la sua sospensione automatica sulla base di una semplice denuncia e senza, in particolare, che il magistrato di sorveglianza possa vagliare la compatibilita' della traduzione in carcere con le condizioni di salute del condannato stesso, rappresenta una lesione o, quantomeno, una compromissione del diritto fondamentale alla salute. - S.nn. 165/1996, 186/1995; O. n. 327/1989. rel.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte