Sentenza 174/1997 (ECLI:IT:COST:1997:174)
Massima numero 23296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
05/06/1997; Decisione del
05/06/1997
Deposito del 13/06/1997; Pubblicazione in G. U. 18/06/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 174/97. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - DOCENTI COMANDATI PRESSO L'UNIVERSITA' PER STRANIERI - INQUADRAMENTO IN RUOLO "AD ESAURIMENTO" - TRATTAMENTO ECONOMICO - DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI DOCENTI UNIVERSITARI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 174/97. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - DOCENTI COMANDATI PRESSO L'UNIVERSITA' PER STRANIERI - INQUADRAMENTO IN RUOLO "AD ESAURIMENTO" - TRATTAMENTO ECONOMICO - DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI DOCENTI UNIVERSITARI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 35 e 26 Cost. - dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204, nella parte in cui stabilisce che i docenti comandati presso l'Universita' per stranieri di Perugia continuino a percepire il trattamento economico dell'amministrazione di provenienza. La determinazione della misura del trattamento economico di categorie di personale non omogenee rientra nella discrezionalita' del legislatore, non censurabile in sede di legittimita' costituzionale se conforme a razionalita'. Le funzioni concretamente disimpegnate dagli insegnanti di scuola elementare comandati presso l'Universita' per stranieri di Perugia non possono essere assimilate a quelle svolte dai professori universitari associati per il significato decisivo, ai fini dell'apprezzamento dell'omogeneita' delle funzioni, della procedura di reclutamento e dei criteri di selezione, che tendono ad assicurare, anche attraverso la verifica dell'idoneita' scientifica dei candidati, la qualita' del servizio didattico reso dai professori universitari di seconda fascia, connotandolo in modo essenziale. red.: R. Foglia
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 35 e 26 Cost. - dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204, nella parte in cui stabilisce che i docenti comandati presso l'Universita' per stranieri di Perugia continuino a percepire il trattamento economico dell'amministrazione di provenienza. La determinazione della misura del trattamento economico di categorie di personale non omogenee rientra nella discrezionalita' del legislatore, non censurabile in sede di legittimita' costituzionale se conforme a razionalita'. Le funzioni concretamente disimpegnate dagli insegnanti di scuola elementare comandati presso l'Universita' per stranieri di Perugia non possono essere assimilate a quelle svolte dai professori universitari associati per il significato decisivo, ai fini dell'apprezzamento dell'omogeneita' delle funzioni, della procedura di reclutamento e dei criteri di selezione, che tendono ad assicurare, anche attraverso la verifica dell'idoneita' scientifica dei candidati, la qualita' del servizio didattico reso dai professori universitari di seconda fascia, connotandolo in modo essenziale. red.: R. Foglia
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte
codice civile
n. 0
art. 2126