Sentenza 175/1997 (ECLI:IT:COST:1997:175)
Massima numero 23324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  05/06/1997;  Decisione del  05/06/1997
Deposito del 13/06/1997; Pubblicazione in G. U. 18/06/1997
Massime associate alla pronuncia:  23325  23326  23327


Titolo
SENT. 175/97 A. IMPIEGO PUBBLICO - BENEFICIO DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COMPUTO DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 243/1993 - 'DIES A QUO' - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. Il legislatore, infatti, nell'esercizio dell'ampia discrezionalita' che gli va riconosciuta nella materia degli interventi sui trattamenti pensionistici e in particolare nella scelta del dato temporale cui si deve collegare la riforma conseguente alla sent. cost. n. 243 del 1993, ha rispettato il limite della razionalita' anche con riferimento alla stabilita coincidenza di detto termine con la data di cessazione dal servizio. - V. S. nn. 185, 205, 295 e 311/1995, 401 e 417/1996. red.: L. Tria

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte