Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F, G - Ricorso del Governo - Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie, violazione dei principi della tutela del paesaggio e di leale collaborazione con lo Stato, nonché della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Possibilità di interpretazione conforme al piano paesaggistico regionale (PPR) - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 090008).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. m) ed s), Cost., all'art. 3, lett. f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione - dell'art. 4, comma 1, lett. a), b), c), nn. 1) e 2), g), h) e i), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che disciplina gli interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F e G. La disposizione impugnata dal Governo non reca alcuna deroga alle previsioni del piano paesaggistico regionale (PPR), poiché un'interpretazione sistematica della disciplina conferma che presupposto imprescindibile degli interventi di incremento volumetrico è la compatibilità con le previsioni del PPR, che non può ritenersi, dunque, derogato o eluso.