Ordinanza 177/1997 (ECLI:IT:COST:1997:177)
Massima numero 23374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
05/06/1997; Decisione del
05/06/1997
Deposito del 13/06/1997; Pubblicazione in G. U. 18/06/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 177/97. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ABUSI EDILIZI - SANZIONI PECUNIARIE - ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO - MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE DI DECADENZA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 23, 24, 25 E 42 COST. - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 177/97. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ABUSI EDILIZI - SANZIONI PECUNIARIE - ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO - MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE DI DECADENZA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 23, 24, 25 E 42 COST. - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale per omessa motivazione sulla rilevanza (nella specie, nel sollevare la questione di legittimita' dell'art. 104 della l. Regione Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui tale norma non prevede il termine di decadenza per l'esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi, il TAR rimettente non fa cenno delle ragioni della mancata sospensione del giudizio di impugnazione della sanzione pecuniaria per abuso edilizio, pure in presenza della domanda di condono con attestazione del versamento della somma a titolo di oblazione, presentata dal ricorrente, ne' motiva circa l'applicabilita' della norma impugnata, che si limita a disciplinare la tipologia degli abusi edilizi con l'annesso regime sanzionatorio, in relazione alla precisa allegazione che le opere erano state eseguite almeno nel giugno 1958, non gia' dal ricorrente o avente causa, ma dal precedente proprietario). red.: F. Mangano
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale per omessa motivazione sulla rilevanza (nella specie, nel sollevare la questione di legittimita' dell'art. 104 della l. Regione Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui tale norma non prevede il termine di decadenza per l'esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi, il TAR rimettente non fa cenno delle ragioni della mancata sospensione del giudizio di impugnazione della sanzione pecuniaria per abuso edilizio, pure in presenza della domanda di condono con attestazione del versamento della somma a titolo di oblazione, presentata dal ricorrente, ne' motiva circa l'applicabilita' della norma impugnata, che si limita a disciplinare la tipologia degli abusi edilizi con l'annesso regime sanzionatorio, in relazione alla precisa allegazione che le opere erano state eseguite almeno nel giugno 1958, non gia' dal ricorrente o avente causa, ma dal precedente proprietario). red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte