Sentenza 181/1997 (ECLI:IT:COST:1997:181)
Massima numero 23402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
05/06/1997; Decisione del
05/06/1997
Deposito del 18/06/1997; Pubblicazione in G. U. 25/06/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 181/97. EDILIZIA E URBANISTICA - AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO - PARERE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA PER LE COSTRUZIONI ESISTENTI IN TALI AREE - AMMINISTRAZIONE COMPETENTE A FORMULARE IL PREDETTO PARERE - PERSISTENZA DELLA VALIDITA' DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI SULLA BASE DELL'ART. 12, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1987, N. 178 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117 E 118 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 181/97. EDILIZIA E URBANISTICA - AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO - PARERE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA PER LE COSTRUZIONI ESISTENTI IN TALI AREE - AMMINISTRAZIONE COMPETENTE A FORMULARE IL PREDETTO PARERE - PERSISTENZA DELLA VALIDITA' DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI SULLA BASE DELL'ART. 12, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1987, N. 178 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117 E 118 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, l'art. 1, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) - nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 8 maggio 1987, n. 178 - in quanto la predetta disposizione, statuendo attraverso la clausola di salvezza l'applicabilita' e l'efficacia di atti adottati sulla base di un decreto-legge, ormai decaduto, di contenuto identico ad altro gia' dichiarato incostituzionale (con la sentenza n. 302 del 1988), non puo' non essere gravata delle stesse censure gia' prospettate in riferimento al decreto-legge citato. Pertanto, la norma impugnata non puo' sottrarsi alla declaratoria di illegittimita' costituzionale per le stesse ragioni enunciate nella ricordata sentenza n. 302 del 1988. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, l'art. 1, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) - nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 8 maggio 1987, n. 178 - in quanto la predetta disposizione, statuendo attraverso la clausola di salvezza l'applicabilita' e l'efficacia di atti adottati sulla base di un decreto-legge, ormai decaduto, di contenuto identico ad altro gia' dichiarato incostituzionale (con la sentenza n. 302 del 1988), non puo' non essere gravata delle stesse censure gia' prospettate in riferimento al decreto-legge citato. Pertanto, la norma impugnata non puo' sottrarsi alla declaratoria di illegittimita' costituzionale per le stesse ragioni enunciate nella ricordata sentenza n. 302 del 1988. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte