Sentenza 182/1997 (ECLI:IT:COST:1997:182)
Massima numero 23300
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  05/06/1997;  Decisione del  05/06/1997
Deposito del 18/06/1997; Pubblicazione in G. U. 25/06/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 182/97. SANITA' PUBBLICA - ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI ISPETTIVI ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO - PRETESA INVASIONE DELLA COMPETENZA PROVINCIALE IN MATERIA SANITARIA (GIA' DISCIPLINATA DALLE LEGGI PROVINCIALI 1 APRILE 1993, N. 10, E 28 AGOSTO 1995, N. 10) - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 107/1987, 228/1993 E 373/1995 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - NOTE MINISTERO DEL TESORO 1 DICEMBRE 1995 - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO - ANNULLAMENTO DELLE NOTE PREDETTE.

Testo
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero del Tesoro, disporre accertamenti ispettivi nei confronti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, in quanto - posto che lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972, art. 4, comma primo, n. 7) attribuisce competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri ed affida (art. 9, comma primo, n. 10) competenza legislativa concorrente alle Province autonome in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera; che le due diverse sfere di competenza sono state puntualizzate nelle norme di attuazione nel senso che alla Regione spetta la "disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari", mentre alle Province autonome e' attribuita potesta' legislativa e amministrativa attinente al funzionamento e alla gestione degli enti sanitari (art. 1, commi primo e secondo, d.P.R. n. 474 del 1974, come sost. dall'art. 1 d.lgs. n. 267 del 1992); che la Provincia autonoma di Trento, istituendo (l. n. 10 del 1993) l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ha, tra l'altro, disciplinato l'attivita' di controllo su di essa attribuendola alla Giunta provinciale (ai sensi dell'art. 54 dello Statuto regionale) e a un collegio di revisori composto da cinque membri (tre dei quali designati dal Consiglio provinciale e due dal Ministro del Tesoro, secondo i principi della legislazione statale), ed istituito nuovi servizi della Giunta (in particolare, il servizio ispettivo attivita' sanitarie) con funzioni di vigilanza e verifica dell'attivita' dell'azienda; e che questo compiuto assetto normativo trova la sua norma di chiusura nell'art. 4 d.P.R. 266 del 1992, secondo cui nelle materie di competenza propria della Regione e delle Province autonome, la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, compresa la funzione di vigilanza, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione - il potere ispettivo dello Stato nei confronti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in quanto riconducibile al piu' ampio potere di vigilanza, deve ritenersi riferito, nell'ambito della disciplina vigente per il Trentino-Alto Adige, alle Province autonome, con conseguente esclusione, stante l'assenza di una previsione specificamente espressa a questo fine nello statuto speciale e nelle relative norme di attuazione, di un controllo aggiuntivo del Ministro del Tesoro, esercitabile in forza di norme anteriori alla definizione dello speciale ordinamento regionale (art. 29 r.d. n. 2440 del 1923 e 3, l. n. 1037 del 1939), ovvero in base all'art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, sia perche' le attivita' gestoria e di vigilanza sull'azienda provinciale per i servizi sanitari spettano pur sempre alla Provincia autonoma di Trento, sia perche' l'art. 65 d.lgs. n. 29 del 1993, non contenendo un principio fondamentale di riforma economico-sociale, non e' applicabile 'ex se' alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Devono essere, pertanto, annullate le note del Ministero del Tesoro in data 1 dicembre 1995 indirizzate alla Provincia autonoma di Trento - Assessorato alla Sanita', a un Dirigente dei Servizi ispettivi di Finanza e al Direttore della Ragioneria regionale dello Stato. - S. nn. 107/1987, 224/1990, 343/1990, 3/1991, 40/1992, 366/1992, 228/1993. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 8  n. 1

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 9    co. 1  n. 10

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 16    co. 1  

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 54  

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1975  n. 474  art. 2  

decreto del Presidente della Repubblica  16/03/1992  n. 267  art. 1  

decreto del Presidente della Repubblica  16/03/1992  n. 266  art. 4  

legge provincia Trento  01/04/1993  n. 10  art. 0