Sentenza 42/2025 (ECLI:IT:COST:2025:42)
Massima numero 46719
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMOROSO  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  12/03/2025;  Decisione del  12/03/2025
Deposito del 11/04/2025; Pubblicazione in G. U. 16/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46717  46718


Titolo
Energia – Concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Norme della Regione autonoma Sardegna – Deliberazioni della Giunta regionale e decreti del Presidente di sospensione delle concessioni già rilasciate a ENEL spa – Sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 87 del 2023 di annullamento delle predette deliberazioni – Conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri – Lamentata lesione dell’autonomia regionale e della competenza legislativa, riconosciuta anche in via statutaria, del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge, nonché della funzione esclusiva della Corte costituzionale per il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi – Intervenuta cassazione della sentenza da cui è sorto il conflitto – Sopravvenuta carenza di interesse – Improcedibilità del ricorso. (Classif. 094002).

Testo

È dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, primo comma, 101 e 134 Cost., oltre che delle funzioni legislative regionali riconosciute anche dallo statuto speciale, sorto a seguito della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche 12 maggio 2023, n. 87, che ha annullato, su ricorso di ENEL produzione spa, alcuni atti della Regione, attuativi della legislazione regionale con la quale è stata disposta la decadenza di tutti i concessionari dalle concessioni di derivazione idrica, comprese quelle di grande derivazione idroelettrica. La sopravvenuta ordinanza della Cassazione, sez. un. civ., n. 34734 del 2024, che ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza del TSAP – unitamente alle richieste di entrambe le parti e dell’interveniente, presentate nelle memorie difensive e in udienza pubblica e volte a dichiarare il ricorso improcedibile o inammissibile – impone di constatare che, successivamente all’instaurarsi del giudizio, non vi sia più interesse a una decisione nel merito, per cui il ricorso, pur originariamente ammissibile sotto tale profilo, deve essere dichiarato improcedibile per carenza d’interesse sopravvenuta. (Precedenti: S. 174/2007 - mass. 31335; S. 204/2005 - mass. 29410; S. 13/1998 - mass. 23676; S. 89/1994 - mass. 20479).



Atti oggetto del giudizio

 12/05/2023  n. 87  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte