Sentenza 183/1997 (ECLI:IT:COST:1997:183)
Massima numero 23322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
05/06/1997; Decisione del
05/06/1997
Deposito del 18/06/1997; Pubblicazione in G. U. 25/06/1997
Massime associate alla pronuncia:
23321
Titolo
SENT. 183/97 B. FORZE ARMATE - AERONAUTICA MILITARE - GENERALI DI SQUADRA AEREA - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL COMPIMENTO DEL SESSANTUNESIMO ANNO DI ETA' - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI UFFICIALI DI GRADO CORRISPONDENTE DELLA ALTRE FORZE ARMATE, PER I QUALI IL COLLOCAMENTO A RIPOSO E' PREVISTO AL COMPIMENTO DEL SESSANTATREESIMO ANNO DI ETA' - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 183/97 B. FORZE ARMATE - AERONAUTICA MILITARE - GENERALI DI SQUADRA AEREA - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL COMPIMENTO DEL SESSANTUNESIMO ANNO DI ETA' - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI UFFICIALI DI GRADO CORRISPONDENTE DELLA ALTRE FORZE ARMATE, PER I QUALI IL COLLOCAMENTO A RIPOSO E' PREVISTO AL COMPIMENTO DEL SESSANTATREESIMO ANNO DI ETA' - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), tab. 3, come modificata dall'art. 7 e dalla tabella C) della legge 27 dicembre 1990, n. 404, "nella parte in cui fissa il limite di eta' di anni sessantuno per la cessazione dal servizio dei generali di squadra aerea, mentre tale limite e' di anni sessantatre per i generali di corpo d'armata dell'Esercito e per gli ammiragli di squadra della Marina", in quanto - premesso che, nell'attuale ordinamento militare, l'eta' di cessazione dal servizio non e' parificata a quella degli altri funzionari pubblici e non e' la stessa per tutti, essendo differenziata in relazione al grado raggiunto ed al tipo di corpo di appartenenza; e considerato che gli ufficiali del ruolo naviganti devono mantenere per l'intera durata della carriera l'idoneita' al volo - la funzione istituzionale di difesa aerea del territorio dello Stato che gli ufficiali dell'Aeronautica del ruolo naviganti sono chiamati a compiere, comportando speciali attitudini fisiopsichiche ed un grave rischio professionale, si traduce in una diversita' di posizione che spiega il motivo della piu' rapida progressione in carriera e della "cessazione dal servizio" in un'eta' anticipata". - Cfr., da ultimo, S. nn. 89/1996 e 386/1996, nelle quali si e' ribadito che il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione che impone il trattamento identico di situazioni eguali e, viceversa, il trattamento differenziato di situazioni non del tutto corrispondenti. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), tab. 3, come modificata dall'art. 7 e dalla tabella C) della legge 27 dicembre 1990, n. 404, "nella parte in cui fissa il limite di eta' di anni sessantuno per la cessazione dal servizio dei generali di squadra aerea, mentre tale limite e' di anni sessantatre per i generali di corpo d'armata dell'Esercito e per gli ammiragli di squadra della Marina", in quanto - premesso che, nell'attuale ordinamento militare, l'eta' di cessazione dal servizio non e' parificata a quella degli altri funzionari pubblici e non e' la stessa per tutti, essendo differenziata in relazione al grado raggiunto ed al tipo di corpo di appartenenza; e considerato che gli ufficiali del ruolo naviganti devono mantenere per l'intera durata della carriera l'idoneita' al volo - la funzione istituzionale di difesa aerea del territorio dello Stato che gli ufficiali dell'Aeronautica del ruolo naviganti sono chiamati a compiere, comportando speciali attitudini fisiopsichiche ed un grave rischio professionale, si traduce in una diversita' di posizione che spiega il motivo della piu' rapida progressione in carriera e della "cessazione dal servizio" in un'eta' anticipata". - Cfr., da ultimo, S. nn. 89/1996 e 386/1996, nelle quali si e' ribadito che il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione che impone il trattamento identico di situazioni eguali e, viceversa, il trattamento differenziato di situazioni non del tutto corrispondenti. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte