Ordinanza 184/1997 (ECLI:IT:COST:1997:184)
Massima numero 23380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
05/06/1997; Decisione del
05/06/1997
Deposito del 18/06/1997; Pubblicazione in G. U. 25/06/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 184/97. PROCESSO PENALE - SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - EFFETTI - DIVIETO DI APPLICAZIONE DELLE PENE ACCESSORIE - MANCATA PREVISIONE DI DETTA PRECLUSIONE PER LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA, FORMALMENTE QUALIFICATA COME SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MISURE AVENTI LA STESSA CAPACITA' AFFLITTIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 184/97. PROCESSO PENALE - SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - EFFETTI - DIVIETO DI APPLICAZIONE DELLE PENE ACCESSORIE - MANCATA PREVISIONE DI DETTA PRECLUSIONE PER LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA, FORMALMENTE QUALIFICATA COME SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MISURE AVENTI LA STESSA CAPACITA' AFFLITTIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 445 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, in caso di accoglimento della domanda di "patteggiamento", sia preclusa l'applicazione della misura afflittiva della sospensione della patente di guida, in quanto -posto che il nuovo codice della strada ha espressamente qualificato la sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo che sia disposta dal giudice in caso di accertamento di taluni reati; e che la caratterizzazione legislativa della sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa non e' arbitraria o manifestamente irrazionale, trattandosi di misura afflittiva che incide su di un atto amministrativo di abilitazione a seguito della violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione stradale- tale configurazione della sospensione della patente di guida vale a giustificare la diversita' di disciplina dettata dalla norma denunciata che, per quanto attiene agli effetti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, esclude l'irrogazione delle sanzioni penali accessorie ma non delle sanzioni amministrative accessorie, tenuto anche conto che la regola dell'art. 445 cod. proc. pen. non e' cosi' assoluta da non consentire, in casi particolari specificamente previsti dal legislatore, l'irrogazione di sanzioni penali accessorie anche quando sia applicata la pena su richiesta delle parti. red.: S. Di Palma
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 445 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, in caso di accoglimento della domanda di "patteggiamento", sia preclusa l'applicazione della misura afflittiva della sospensione della patente di guida, in quanto -posto che il nuovo codice della strada ha espressamente qualificato la sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo che sia disposta dal giudice in caso di accertamento di taluni reati; e che la caratterizzazione legislativa della sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa non e' arbitraria o manifestamente irrazionale, trattandosi di misura afflittiva che incide su di un atto amministrativo di abilitazione a seguito della violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione stradale- tale configurazione della sospensione della patente di guida vale a giustificare la diversita' di disciplina dettata dalla norma denunciata che, per quanto attiene agli effetti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, esclude l'irrogazione delle sanzioni penali accessorie ma non delle sanzioni amministrative accessorie, tenuto anche conto che la regola dell'art. 445 cod. proc. pen. non e' cosi' assoluta da non consentire, in casi particolari specificamente previsti dal legislatore, l'irrogazione di sanzioni penali accessorie anche quando sia applicata la pena su richiesta delle parti. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte