Ordinanza 187/1997 (ECLI:IT:COST:1997:187)
Massima numero 23336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
05/06/1997; Decisione del
05/06/1997
Deposito del 18/06/1997; Pubblicazione in G. U. 25/06/1997
Massime associate alla pronuncia:
23337
Titolo
ORD. 187/97 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ECCEPITA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MOTIVAZIONE DEL GIUDICE 'A QUO' - RIESAME DA PARTE DELLA CORTE DELLA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA - DIVIETO - AMMISSIBILITA'.
ORD. 187/97 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ECCEPITA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MOTIVAZIONE DEL GIUDICE 'A QUO' - RIESAME DA PARTE DELLA CORTE DELLA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA - DIVIETO - AMMISSIBILITA'.
Testo
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della cui rilevanza il giudice 'a quo' abbia dato motivazione, fornendo una valutazione dei fatti di causa che non spetta alla Corte di riesaminare (nelle specie, l'eccezione di irrilevanza, basata sul fatto che il giudizio 'a quo', promosso per la repressione di una contravvenzione urbanistica, avrebbe dovuto essere sospeso a seguito della presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia, e' stata respinta giacche' la domanda di condono presentata dall'imputato, non sarebbe idonea ad estinguere il reato, in quanto relativa ad un tipo di abuso edilizio diverso da quello oggetto della contestazione penale). - S. nn. 340, 239 e 28 del 1996. red.: F. Mangano
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della cui rilevanza il giudice 'a quo' abbia dato motivazione, fornendo una valutazione dei fatti di causa che non spetta alla Corte di riesaminare (nelle specie, l'eccezione di irrilevanza, basata sul fatto che il giudizio 'a quo', promosso per la repressione di una contravvenzione urbanistica, avrebbe dovuto essere sospeso a seguito della presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia, e' stata respinta giacche' la domanda di condono presentata dall'imputato, non sarebbe idonea ad estinguere il reato, in quanto relativa ad un tipo di abuso edilizio diverso da quello oggetto della contestazione penale). - S. nn. 340, 239 e 28 del 1996. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 18/03/1953
n. 87
art. 23