Ordinanza 189/1997 (ECLI:IT:COST:1997:189)
Massima numero 23301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  05/06/1997;  Decisione del  05/06/1997
Deposito del 18/06/1997; Pubblicazione in G. U. 25/06/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 189/97. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - APPELLO SULLE DECISIONI RIGUARDANTI LE PREDETTE MISURE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA NELLA QUALE HA SEDE L'UFFICIO DEL GIUDICE CHE HA EMESSO L'ORDINANZA, ANCHE NEL CASO IN CUI I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI SIANO STATI ADOTTATI DALLA CORTE D'ASSISE O DALLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 97, PRIMO COMMA, COST. - MANCATA PERTINENZA ALLA FATTISPECIE DEL PARAMETRO EVOCATO DAL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto il parametro costituzionale dell'art. 97, primo comma, Cost., evocato dal giudice rimettente, non e' pertinente alla fattispecie. Invero, l'organizzazione dei pubblici uffici deve assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, secondo una regola che puo' riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia per quanto attiene all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale ne' le regole processuali che disciplinano la ripartizione delle competenze tra diversi giudici. - Cfr. S. nn. 122/1997; 84/1996; nonche' O. nn. 103/1997; 7/1997; 275/1996; 147/1996; 99/1996; 257/1995, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte