Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  29/11/2021;  Decisione del  29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44542  44543  44544  44545  44546  44547  44548  44549  44550  44551  44552  44553  44554  44555  44556  44557  44558  44559  44560  44561  44562  44563  44564  44565  44566  44567  44568  44569  44571  44572  44573  44574  44575  44576  44577  44578  44579  44580  44581


Titolo
Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione autonoma Sardegna - Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, sanitarie e socio-sanitarie nelle zone urbanistiche omogenee A - Condizioni - Ricorso del Governo - Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie, violazione del principio della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, anche in relazione ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, nonché del principio di leale collaborazione con lo Stato - Possibilità di interpretazione conforme al piano paesaggistico regionale (PPR) - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 170007).

Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s), Cost., all'art. 3, lett. f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione - dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte concernente gli incrementi volumetrici, nelle zone urbanistiche omogenee A, delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, sanitarie e socio-sanitarie. L'art. 31, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, come modificato dalla disposizione impugnata, nel rinviare all'art. 30, comma 2, primo periodo, della medesima legge regionale, è inequivocabile nel richiedere che gli incrementi volumetrici possano essere realizzati soltanto negli edifici che non conservano rilevanti tracce dell'assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, previa approvazione di un piano particolareggiato adeguato al piano paesaggistico regionale (PPR). Proprio questa specificazione si pone a salvaguardia della compatibilità con le prescrizioni del PPR.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  18/01/2021  n. 1  art. 5  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  23/04/2015  n. 8  art. 31  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte

Convenzione    n.   art.   Convenzione europea sul paesaggio