Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/11/2021; Decisione del
29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione autonoma Sardegna - Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, sanitarie e socio-sanitarie nelle zone urbanistiche omogenee A - Condizioni - Ricorso del Governo - Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie, violazione del principio della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, anche in relazione ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, nonché del principio di leale collaborazione con lo Stato - Possibilità di interpretazione conforme al piano paesaggistico regionale (PPR) - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 170007).
Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione autonoma Sardegna - Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, sanitarie e socio-sanitarie nelle zone urbanistiche omogenee A - Condizioni - Ricorso del Governo - Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie, violazione del principio della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, anche in relazione ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, nonché del principio di leale collaborazione con lo Stato - Possibilità di interpretazione conforme al piano paesaggistico regionale (PPR) - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 170007).
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s), Cost., all'art. 3, lett. f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione - dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte concernente gli incrementi volumetrici, nelle zone urbanistiche omogenee A, delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, sanitarie e socio-sanitarie. L'art. 31, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, come modificato dalla disposizione impugnata, nel rinviare all'art. 30, comma 2, primo periodo, della medesima legge regionale, è inequivocabile nel richiedere che gli incrementi volumetrici possano essere realizzati soltanto negli edifici che non conservano rilevanti tracce dell'assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, previa approvazione di un piano particolareggiato adeguato al piano paesaggistico regionale (PPR). Proprio questa specificazione si pone a salvaguardia della compatibilità con le prescrizioni del PPR.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s), Cost., all'art. 3, lett. f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione - dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte concernente gli incrementi volumetrici, nelle zone urbanistiche omogenee A, delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, sanitarie e socio-sanitarie. L'art. 31, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, come modificato dalla disposizione impugnata, nel rinviare all'art. 30, comma 2, primo periodo, della medesima legge regionale, è inequivocabile nel richiedere che gli incrementi volumetrici possano essere realizzati soltanto negli edifici che non conservano rilevanti tracce dell'assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, previa approvazione di un piano particolareggiato adeguato al piano paesaggistico regionale (PPR). Proprio questa specificazione si pone a salvaguardia della compatibilità con le prescrizioni del PPR.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 5
co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna
23/04/2015
n. 8
art. 31
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte
Convenzione
n.
art. Convenzione europea sul paesaggio