Sentenza 191/1997 (ECLI:IT:COST:1997:191)
Massima numero 23315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  17/06/1997;  Decisione del  17/06/1997
Deposito del 24/06/1997; Pubblicazione in G. U. 02/07/1997
Massime associate alla pronuncia:  23314


Titolo
SENT. 191/97 B. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE SICILIANA - PERSONALE TECNICO ASSUNTO PRECARIAMENTE DAI COMUNI, PER IL DISBRIGO DELLE PROCEDURE DI CONDONO EDILIZIO, IN BASE ALLA LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 1985 E SUCCESSIVE - INTEGRALE E DEFINITIVA STABILIZZAZIONE DI TALE PERSONALE, IN FORZA DI DELIBERA LEGISLATIVA REGIONALE, MEDIANTE INQUADRAMENTO NELLE "RISPETTIVE PIANTE ORGANICHE" E, PER I NON INQUADRATI, MEDIANTE "POSIZIONE IN AGGIUNTA", INDIPENDENTEMENTE DA UNA VALUTAZIONE DI CONGRUITA' RISPETTO ALLE NECESSITA' FUNZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE E DA VERIFICHE ATTITUDINALI ATTUALI SECONDO PROCEDURE CONCORSUALI - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, con il quale, attraverso l'inquadramento, fino alla piena copertura, nelle rispettive piante organiche "rideterminate", e, per i non inquadrati, attraverso la loro posizione "in aggiunta", si e' data definitiva e permanente stabilizzazione a tutto il personale tecnico, tuttora in servizio, precariamente gia' assunto dai Comuni, dapprima in base a norme della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successivamente in base ad ulteriori disposizioni delle leggi 15 maggio 1986, n. 26, 6 luglio 1990, n. 11, e 12 gennaio 1993, n. 9, per esigenze di disbrigo delle procedure di condono edilizio e dal 1990 anche per possibile utilizzazione in compiti di istituto. Ne' il tipo del rapporto costituito, ne' la sua durata, ne' il numero dei soggetti inquadrati, risultano infatti riconducibili - come richiesto dal principio di buon andamento sancito dall'art. 97 Cost. - ad un giudizio di congruita', con riferimento alle necessita' funzionali dell'amministrazione e in particolare alla ricognizione dei carichi di lavoro e a verifiche attitudinali non risalenti nel tempo ed effettuate secondo previste procedure concorsuali. Mentre non e' senza importanza il fatto che i compiti inerenti al condono edilizio erano ormai in via di imminente esaurimento e che la disposta stabilizzazione, senza limiti, del suddetto personale non puo' trovare giustificazione nei normali compiti di istituto. - V. la precedente massima A.. Cfr. S. nn. 478/1995, 479/1995 e 514/1985. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte

legge  23/10/1992  n. 421  art. 2