Sentenza 194/1997 (ECLI:IT:COST:1997:194)
Massima numero 23312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  17/06/1997;  Decisione del  17/06/1997
Deposito del 24/06/1997; Pubblicazione in G. U. 02/07/1997
Massime associate alla pronuncia:  23313


Titolo
SENT. 194/97 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLO STATO AVVERSO LEGGI REGIONALI - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - NECESSITA' CHE I MOTIVI DEL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE, PER CONSENTIRE UNA CHIARA E TEMPESTIVA INDIVIDUAZIONE DELLE QUESTIONI, SIANO PREFIGURATI, QUANTO MENO NELLE LORO LINEE ESSENZIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NORMATIVA CONTESTATA E DEI PARAMETRI COSTITUZIONALI, SIA NELL'ATTO DI RINVIO AL CONSIGLIO REGIONALE SIA NELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE AUTORIZZA IL RICORSO.

Testo
Come la Corte costituzionale ha avuto piu' volte occasione di rilevare, la funzione sostanzialmente unitaria che accomuna, ai fini del controllo di costituzionalita' sulla legge regionale previsto dall'art. 127 Cost., il rinvio governativo al Consiglio regionale della delibera legislativa e l'eventuale impugnazione della stessa innanzi alla Corte, in caso di riapprovazione, comporta l'esigenza che tra i due atti non soltanto si evidenzi una sostanziale corrispondenza, ma anche che i motivi prospettati nel ricorso siano prefigurati, quanto meno nelle loro linee essenziali o in forma sintetica, fin dall'atto di rinvio, ponendo in tal modo il Consiglio regionale in grado di conoscere utilmente i dubbi di legittimita' sollevati dal Governo, si' da poterli eliminare in sede di riesame oppure di contestarne la fondatezza riapprovando la legge. Analoga esigenza di chiarezza e specificazione investe anche la deliberazione che il Consiglio dei ministri e' tenuto ad adottare in previsione del ricorso di legittimita' costituzionale, per ragioni di natura non formale bensi' sostanziale, connesse all'importanza dell'atto di impugnativa della legge ed alla gravita' dei suoi possibili effetti di natura costituzionale. Anche se non si richiede che le delibere di autorizzazione al ricorso in via principale siano complete e dettagliate, gli elementi in esse contenuti devono consentire all'Avvocatura dello Stato e poi alla Corte costituzionale di intendere esattamente la portata della volonta' del Consiglio dei ministri, con specifico riferimento oltre che alla normativa impugnata, ai parametri costituzionali che si assumono violati, sia pure, se del caso, attraverso l'integrazione della delibera con quella contenuta nel precedente provvedimento di rinvio al Consiglio regionale. - Cfr. S. nn. 496/1993 e 172 e 233/1994. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte