Sentenza 194/1997 (ECLI:IT:COST:1997:194)
Massima numero 23313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  17/06/1997;  Decisione del  17/06/1997
Deposito del 24/06/1997; Pubblicazione in G. U. 02/07/1997
Massime associate alla pronuncia:  23312


Titolo
SENT. 194/97 B. CONTABILITA' PUBBLICA - REGIONE MARCHE - DEROGHE, OPERATE CON LEGGE REGIONALE, A FINI DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI, ALL'ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITA' REGIONALE - LAMENTATA VIOLAZIONE, IN RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DI PRINCIPI DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA E, DI CONSEGUENZA, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, E DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA E DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE - OMISSIONE, NELLE FASI ANTECEDENTI AL GIUDIZIO, SIA NELL'ATTO DI RINVIO AL CONSIGLIO REGIONALE, SIA NELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON CUI SI E' AUTORIZZATO IL RICORSO, DEGLI ELEMENTI MINIMI OCCORRENTI PER LA INDIVIDUAZIONE, ANCHE IN TALI ATTI, DEI TERMINI DELLE QUESTIONI - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorso del Presidente del consiglio, in riferimento agli artt. 97, 117 e 119 Cost., ed agli artt. 5, 15, 16, 20 e 21 della legge 19 maggio 1976, n. 335 (legge quadro dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilita' delle Regioni), nei confronti degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge della Regione Marche riapprovata il 20 marzo 1996, per le deroghe da essi apportate - e secondo il ricorrente non giustificate dai dichiarati intenti di semplificazione delle procedure contabili relative alle realizzazione di programmi comunitari - all'ordinamento del bilancio e della contabilita' della Regione. Nel caso, infatti - in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale al riguardo - sia nell'atto di rinvio al Consiglio regionale, sia nella delibera del Consiglio dei ministri che autorizza il proposto ricorso, ci si limita, in maniera estremamente concisa, a rilevare soltanto che la legge regionale, attraverso le variazioni, i residui, la conservazione oltre i termini previsti delle somme non impegnate ecc., genericamente denunciate, "viola i principi contabili vigenti", senza che vengano indicati ne' le singole disposizioni oggetto della contestazione, ne' i parametri costituzionali, ne' le disposizioni di legge statale contenenti le norme interposte da cui i principi che si assumono violati sarebbero desumibili. Tale omissione, in entrambi gli atti menzionati, degli elementi minimi occorrenti per la individuazione, con sufficiente chiarezza, dei termini delle lamentate illegittimita', non consente quindi che il richiesto controllo di costituzionalita' possa legittimamente attivarsi. - V. massima precedente. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge  19/05/1976  n. 335  art. 5  

legge  19/05/1976  n. 335  art. 15  

legge  19/05/1976  n. 335  art. 16  

legge  19/05/1976  n. 335  art. 20  

legge  19/05/1976  n. 335  art. 21