Ordinanza 198/1997 (ECLI:IT:COST:1997:198)
Massima numero 23306
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
17/06/1997; Decisione del
17/06/1997
Deposito del 24/06/1997; Pubblicazione in G. U. 02/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 198/97. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI - LIMITI REDDITUALI - COMPUTABILITA' DEL TRATTAMENTO MINIMO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TITOLARI DI UNA SOLA PENSIONE - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE ATTI.
ORD. 198/97. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI - LIMITI REDDITUALI - COMPUTABILITA' DEL TRATTAMENTO MINIMO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TITOLARI DI UNA SOLA PENSIONE - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE ATTI.
Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice 'a quo' dal momento che, successivamente all'instaurazione del giudizio costituzionale avente ad oggetto l'art. 6, comma primo e primo 'bis' del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e dall'art. 2, comma quattordicesimo, della legge 30 dicembre 1995, n. 335, e' entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, comma 181 e 182 detta una nuova disciplina del pagamento delle somme arretrate, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, disponendo, nel comma 183, l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti. red.: R. Foglia
Vanno restituiti gli atti al giudice 'a quo' dal momento che, successivamente all'instaurazione del giudizio costituzionale avente ad oggetto l'art. 6, comma primo e primo 'bis' del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e dall'art. 2, comma quattordicesimo, della legge 30 dicembre 1995, n. 335, e' entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, comma 181 e 182 detta una nuova disciplina del pagamento delle somme arretrate, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, disponendo, nel comma 183, l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti. red.: R. Foglia
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte