Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/11/2021; Decisione del
29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, delle norme fondamentali di riforma economica e sociale e del principio di leale collaborazione - Possibilità di interpretazione conforme al codice dei beni culturali e del paesaggio - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 090008).
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, delle norme fondamentali di riforma economica e sociale e del principio di leale collaborazione - Possibilità di interpretazione conforme al codice dei beni culturali e del paesaggio - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 090008).
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s), Cost., all'art. 3, lett. f), dello statuto e al principio di leale collaborazione, dell'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modifica l'art. 32 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 estendendo l'ambito oggettivo degli interventi di recupero dei sottotetti esistenti. In particolare: a) include nella categoria dei sottotetti anche gli spazi; b) consente gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo anche nelle zone E (zone agricole) e nelle zone F (zone turistiche); c) qualifica in modo estensivo i sottotetti, ampliando le possibili modifiche esterne alle unità immobiliari esistenti; d) consente gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo anche nelle zone A (centro storico-artistico o di particolare pregio ambientale), per gli edifici che non conservino rilevanti tracce dell'assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri storici e tipologici del contesto, e nelle zone urbanistiche F (zone turistiche); e) amplia la possibilità di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti; f) modifica il calcolo del volume urbanistico nei sottotetti oggetto degli interventi di recupero. La previsione impugnata non contiene alcuna deroga alle previsioni del piano paesaggistico regionale e alla normativa dettata dal cod. beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004); pertanto può e deve essere interpretata in armonia con tali prescrizioni, cui si dovranno conformare gli interventi previsti, anche perché assoggettata alle tassative condizioni fissate dall'art. 34, comma 1, lett. f) e g), della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, volte a salvaguardare i valori dell'ambiente e del paesaggio. (Precedenti: S. 124/2021 - mass. 43935; S. 54/2021 - mass. 43731).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s), Cost., all'art. 3, lett. f), dello statuto e al principio di leale collaborazione, dell'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modifica l'art. 32 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 estendendo l'ambito oggettivo degli interventi di recupero dei sottotetti esistenti. In particolare: a) include nella categoria dei sottotetti anche gli spazi; b) consente gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo anche nelle zone E (zone agricole) e nelle zone F (zone turistiche); c) qualifica in modo estensivo i sottotetti, ampliando le possibili modifiche esterne alle unità immobiliari esistenti; d) consente gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo anche nelle zone A (centro storico-artistico o di particolare pregio ambientale), per gli edifici che non conservino rilevanti tracce dell'assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri storici e tipologici del contesto, e nelle zone urbanistiche F (zone turistiche); e) amplia la possibilità di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti; f) modifica il calcolo del volume urbanistico nei sottotetti oggetto degli interventi di recupero. La previsione impugnata non contiene alcuna deroga alle previsioni del piano paesaggistico regionale e alla normativa dettata dal cod. beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004); pertanto può e deve essere interpretata in armonia con tali prescrizioni, cui si dovranno conformare gli interventi previsti, anche perché assoggettata alle tassative condizioni fissate dall'art. 34, comma 1, lett. f) e g), della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, volte a salvaguardare i valori dell'ambiente e del paesaggio. (Precedenti: S. 124/2021 - mass. 43935; S. 54/2021 - mass. 43731).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 6
co.
legge della Regione autonoma Sardegna
23/04/2015
n. 8
art. 32
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte
Convenzione
n.
art. Convenzione europea sul paesaggio