Ordinanza 201/1997 (ECLI:IT:COST:1997:201)
Massima numero 23366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
17/06/1997; Decisione del
17/06/1997
Deposito del 24/06/1997; Pubblicazione in G. U. 02/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 201/97. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SOPPRESSIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ATTRIBUZIONE DELLE CONTROVERSIE PENDENTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI - CENSURATA OMESSA PREVISIONE DI UNA DISCIPLINA TRANSITORIA ADEGUATA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 25, PRIMO COMMA, 97 E 101 COST. - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA NEL FISSARE LA DISCIPLINA TRANSITORIA - PREFIGURAZIONE IN VIA GENERALE DEL GIUDICE COMPETENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 201/97. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SOPPRESSIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ATTRIBUZIONE DELLE CONTROVERSIE PENDENTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI - CENSURATA OMESSA PREVISIONE DI UNA DISCIPLINA TRANSITORIA ADEGUATA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 25, PRIMO COMMA, 97 E 101 COST. - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA NEL FISSARE LA DISCIPLINA TRANSITORIA - PREFIGURAZIONE IN VIA GENERALE DEL GIUDICE COMPETENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 42 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, dell'art. 72 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 69 della l. 20 ottobre 1993, n. 427, modificativa dell'art. 1 del d. lgs. n. 545 del 1992, dell'art. 1, del d.l. 15 marzo 1996, n. 123, in quanto le disposizioni impugnate, attributive della competenza a conoscere di tutte le controversie pendenti davanti alle Commissioni tributarie alle neo-istituite Commissioni provinciali, rappresentano una delle possibili soluzioni che il legislatore: libero di adottare secondo tempi, modi e scale di priorita' rientranti nella sua discrezionalita' politica, per assicurare il passaggio da una disciplina all'altra, non configurando lesione del diritto di difesa l'opzione legislativa di mantenere in vita, una parte ovvero la totalita', delle norme abrogate, ne' determinando la violazione dell'art. 25 della Costituzione, la devoluzione ai nuovi organi di giurisdizione delle cause pendenti, in quanto attuata secondo criteri generali e prefissati 'ex lege', risultando, infine, inconferente, l'evocazione degli artt. 97 e 101 come parametri costituzionali. - Sent. n. 400 del 1996. red.: F. Mangano
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 42 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, dell'art. 72 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 69 della l. 20 ottobre 1993, n. 427, modificativa dell'art. 1 del d. lgs. n. 545 del 1992, dell'art. 1, del d.l. 15 marzo 1996, n. 123, in quanto le disposizioni impugnate, attributive della competenza a conoscere di tutte le controversie pendenti davanti alle Commissioni tributarie alle neo-istituite Commissioni provinciali, rappresentano una delle possibili soluzioni che il legislatore: libero di adottare secondo tempi, modi e scale di priorita' rientranti nella sua discrezionalita' politica, per assicurare il passaggio da una disciplina all'altra, non configurando lesione del diritto di difesa l'opzione legislativa di mantenere in vita, una parte ovvero la totalita', delle norme abrogate, ne' determinando la violazione dell'art. 25 della Costituzione, la devoluzione ai nuovi organi di giurisdizione delle cause pendenti, in quanto attuata secondo criteri generali e prefissati 'ex lege', risultando, infine, inconferente, l'evocazione degli artt. 97 e 101 come parametri costituzionali. - Sent. n. 400 del 1996. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte