Ordinanza 202/1997 (ECLI:IT:COST:1997:202)
Massima numero 23308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  17/06/1997;  Decisione del  17/06/1997
Deposito del 24/06/1997; Pubblicazione in G. U. 02/07/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 202/97. PAESAGGIO (TUTELA DEL) - REGIONE LOMBARDIA - LEGGE RIAPPROVATA IL 1 OTTOBRE 1996 CONCERNENTE I LIMITI DEL DIVIETO DI CACCIA NELLE RISERVE E NEI PARCHI REGIONALI - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ESPRESSA REVOCA, CON SUCCESSIVA LEGGE REGIONALE, DELLA IMPUGNATA DELIBERA - RINUNCIA AL RICORSO, NOTIFICATA AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE, NON COSTITUITASI IN GIUDIZIO - ESTINZIONE DEL PROCESSO.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la delibera legislativa della Regione Lombardia, riapprovata il 1^ ottobre 1996, concernente i limiti del divieto di caccia nei parchi e nelle riserve naturali regionali, deve dichiararsi, a norma dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo. Con atto notificato al Presidente della Giunta regionale della Lombardia, non costituitasi in giudizio, il Presidente del Consiglio, dopo che il Governo aveva consentito la pubblicazione della legge regionale 8 novembre 1996, n. 32, con la quale la impugnata delibera e' stata espressamente revocata, ha infatti dichiarato di rinunciare al ricorso. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 115

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art. 22    co. 6  

legge  11/02/1992  n. 157  art. 21    co. 1  lett. b)