Sentenza 203/1997 (ECLI:IT:COST:1997:203)
Massima numero 23445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
17/06/1997; Decisione del
17/06/1997
Deposito del 26/06/1997; Pubblicazione in G. U. 02/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 203/97. FAMIGLIA - GENITORE STRANIERO EXTRACOMUNITARIO - DIRITTO AL SOGGIORNO IN ITALIA PER RICONGIUNGERSI AL FIGLIO MINORE LEGALMENTE RESIDENTE E CONVIVENTE IN ITALIA CON L'ALTRO GENITORE, ANCORCHE' NON UNITO AL PRIMO IN MATRIMONIO - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30 E 31 COST., NONCHE' DELL'ART. 10 COST., IN RELAZIONE ALLE NORME CONVENZIONALI INTERNAZIONALI CHE AFFERMANO IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DELLA VITA FAMILIARE E DELLE RELAZIONI AFFETTIVE DEL MINORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 203/97. FAMIGLIA - GENITORE STRANIERO EXTRACOMUNITARIO - DIRITTO AL SOGGIORNO IN ITALIA PER RICONGIUNGERSI AL FIGLIO MINORE LEGALMENTE RESIDENTE E CONVIVENTE IN ITALIA CON L'ALTRO GENITORE, ANCORCHE' NON UNITO AL PRIMO IN MATRIMONIO - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30 E 31 COST., NONCHE' DELL'ART. 10 COST., IN RELAZIONE ALLE NORME CONVENZIONALI INTERNAZIONALI CHE AFFERMANO IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DELLA VITA FAMILIARE E DELLE RELAZIONI AFFETTIVE DEL MINORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 30 e 31 Cost., nonche' dell'art. 10 Cost., in relazione alle norme convenzionali internazionali che affermano il diritto alla protezione della vita familiare e delle relazioni affettive del minore, l'art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (recante: "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine"), nella parte in cui non prevede, a favore del genitore straniero extracomunitario, il diritto al soggiorno in Italia, sempreche' possa godere di normali condizioni di vita, per ricongiungersi al figlio, considerato minore secondo la legislazione italiana, legalmente residente e convivente in Italia con l'altro genitore, ancorche' non unito al primo in matrimonio, in quanto - premesso che la Corte ha gia' avuto modo di affermare che la garanzia della <> si radica <>; e che <>, <> (sentenza n. 28 del 1995) - il diritto fondamentale del minore di poter vivere, ove possibile, con entrambi i genitori, titolari del diritto-dovere di mantenerlo, istruirlo ed educarlo, ed il conseguente diritto dei genitori di realizzare il ricongiungimento con il figlio, sono violati da una disciplina normativa che, ai fini del ricongiungimento, ignora la situazione di coloro i quali, pur non essendo coniugati, siano titolari dei diritti-doveri derivanti dalla loro condizione di genitori. red.: G.Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 30 e 31 Cost., nonche' dell'art. 10 Cost., in relazione alle norme convenzionali internazionali che affermano il diritto alla protezione della vita familiare e delle relazioni affettive del minore, l'art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (recante: "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine"), nella parte in cui non prevede, a favore del genitore straniero extracomunitario, il diritto al soggiorno in Italia, sempreche' possa godere di normali condizioni di vita, per ricongiungersi al figlio, considerato minore secondo la legislazione italiana, legalmente residente e convivente in Italia con l'altro genitore, ancorche' non unito al primo in matrimonio, in quanto - premesso che la Corte ha gia' avuto modo di affermare che la garanzia della <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte