Sentenza 204/1997 (ECLI:IT:COST:1997:204)
Massima numero 23383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  17/06/1997;  Decisione del  17/06/1997
Deposito del 27/06/1997; Pubblicazione in G. U. 02/07/1997
Massime associate alla pronuncia:  23384


Titolo
SENT. 204/97 A. OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI - FIDEIUSSONI BANCARIE AD IMPORTO ILLIMITATO (C.D. FIDEIUSSIONI 'OMNIBUS') - VALIDITA' ED EFFICACIA DEI RAPPORTI FIDEIUSSORI SORTI IN EPOCA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 154 DEL 1992 - SOSTITUZIONE (ART. 10) DEL TESTO DELLA NORMA IMPUGNATA, CON PREVISIONE PER L'OBBLIGAZIONE FUTURA DELLA DETERMINAZIONE DI UN IMPORTO MASSIMO GARANTITO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA DELLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - PRETESA LESIONE DELLA TUTELA DEL RISPARMIO - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 47, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1938 cod. civ., come sostituito dall'art. 10, l. 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), laddove, disciplinando la fideiussione per obbligazioni future con previsione dell'importo massimo garantito, non prevede tale limite anche per le fideiussioni prestate prima dell'entrata in vigore (9 luglio 1992) della legge di riforma, in quanto -posto che l'innovazione legislativa, che stabilisce la nullita' delle fideiussioni per obbligazioni future senza limitazioni di importo, non tocca la garanzia per le obbligazioni principali gia' sorte, ma esclude che si producano ulteriori effetti e che la fideiussione possa assistere obbligazioni principali successive al divieto di garanzia senza limiti- la diversita' di disciplina tra fideiussioni prestate prima o dopo l'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 non configura alcuna ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni identiche, ma rispecchia, piuttosto, la diversa qualificazione degli atti, nel tempo, da parte del legislatore, il quale, nel dettare una nuova regola attinente ad un requisito del contratto, non travolge gli obblighi gia' sorti in base alla normativa precedente. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 47  co. 1

Altri parametri e norme interposte