Sentenza 205/1997 (ECLI:IT:COST:1997:205)
Massima numero 23385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
17/06/1997; Decisione del
17/06/1997
Deposito del 27/06/1997; Pubblicazione in G. U. 02/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
23386
Titolo
SENT. 205/97 A. PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - FACOLTA' DI ASTENSIONE DALLA TESTIMONIANZA PER I PROSSIMI CONGIUNTI - OMESSA PREVISIONE PER IL MANCATO RICHIAMO ALL'ART. 350 DEL COD. PROC. PEN. ABROGATO (199 DEL COD. PROC. PEN. VIGENTE) - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI SOGGETTI LEGATI AL SEGRETO PROFESSIONALE E D'UFFICIO - PRETESA LESIONE DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 205/97 A. PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - FACOLTA' DI ASTENSIONE DALLA TESTIMONIANZA PER I PROSSIMI CONGIUNTI - OMESSA PREVISIONE PER IL MANCATO RICHIAMO ALL'ART. 350 DEL COD. PROC. PEN. ABROGATO (199 DEL COD. PROC. PEN. VIGENTE) - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI SOGGETTI LEGATI AL SEGRETO PROFESSIONALE E D'UFFICIO - PRETESA LESIONE DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la facolta' di astensione dei testimoni attraverso il rinvio alle norme dettate per il processo penale (artt. 351 e 352 cod. proc. pen., ora da intendere artt. 200, 201 e 202 del nuovo cod. proc. pen.), non richiama anche la facolta' di astensione dei prossimi congiunti, che, nel processo penale, non possono essere obbligati a deporre e devono essere avvertiti della facolta' di astenersi (art. 199 nuovo cod. proc. pen.), in quanto -posto che l'ordinamento, riconoscendo anche in altre particolari situazioni le esigenze di tutela dei diritti della persona, ammette l'esenzione dal dovere di testimoniare quando la deposizione possa incidere su taluni beni costituzionalmente protetti, e considera, nella sua complessiva articolazione, anche la salvaguardia della famiglia, nel rispetto dei doveri di solidarieta' che ne derivano; e che lo stesso ordinamento disciplina, poi, casi, estensione e modalita' dell'esenzione dal testimoniare, bilanciando i diversi interessi in giuoco, in modo da salvaguardare anche il diritto alla prova, quale strumento del diritto di difesa, ed il processo - la stessa prospettazione della predetta questione di legittimita' costituzionale conduce inevitabilmente ad una pronuncia di inammissibilita', in presenza di una pluralita' di scelte e di modelli che il legislatore puo' adottare. - Sent. nn. 248/1974, 35271987, 48/1994, 295/1995, 82 e 175/1996. red.: S. Di Palma
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la facolta' di astensione dei testimoni attraverso il rinvio alle norme dettate per il processo penale (artt. 351 e 352 cod. proc. pen., ora da intendere artt. 200, 201 e 202 del nuovo cod. proc. pen.), non richiama anche la facolta' di astensione dei prossimi congiunti, che, nel processo penale, non possono essere obbligati a deporre e devono essere avvertiti della facolta' di astenersi (art. 199 nuovo cod. proc. pen.), in quanto -posto che l'ordinamento, riconoscendo anche in altre particolari situazioni le esigenze di tutela dei diritti della persona, ammette l'esenzione dal dovere di testimoniare quando la deposizione possa incidere su taluni beni costituzionalmente protetti, e considera, nella sua complessiva articolazione, anche la salvaguardia della famiglia, nel rispetto dei doveri di solidarieta' che ne derivano; e che lo stesso ordinamento disciplina, poi, casi, estensione e modalita' dell'esenzione dal testimoniare, bilanciando i diversi interessi in giuoco, in modo da salvaguardare anche il diritto alla prova, quale strumento del diritto di difesa, ed il processo - la stessa prospettazione della predetta questione di legittimita' costituzionale conduce inevitabilmente ad una pronuncia di inammissibilita', in presenza di una pluralita' di scelte e di modelli che il legislatore puo' adottare. - Sent. nn. 248/1974, 35271987, 48/1994, 295/1995, 82 e 175/1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte