Sentenza 207/1997 (ECLI:IT:COST:1997:207)
Massima numero 23323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  17/06/1997;  Decisione del  17/06/1997
Deposito del 27/06/1997; Pubblicazione in G. U. 02/07/1997
Massime associate alla pronuncia:  23328  23329


Titolo
SENT. 207/97 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PER CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI INAIL - DURATA PER UN PERIODO MASSIMO DI 150 GIORNI ANZICHE' PER L'INTERA DURATA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN CASO DI DISPOSIZIONE DELL'AUTOPSIA DEL LAVORATORE DA PARTE DEL PRETORE - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE N. 312/1993 - RAGIONEVOLEZZA E CONGRUITA' DI UN TERMINE COERENTE CON ESIGENZE TECNICHE DEL CASO - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 111, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni dell'INAIL rimanga sospesa per un periodo massimo di 150 giorni, anziche' estendere tale sospensione all'intera durata del procedimento amministrativo allorche' sia stata disposta l'inchiesta pretorile che comporti l'autopsia del lavoratore. - V. massime B e C. red.: L. Tria

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte