Ordinanza 210/1997 (ECLI:IT:COST:1997:210)
Massima numero 23387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  17/06/1997;  Decisione del  17/06/1997
Deposito del 27/06/1997; Pubblicazione in G. U. 02/07/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 210/97. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PRONUNCIA DI ACCOGLIMENTO DI RICORSO PRESENTATO DA UNO SOLO DEI COOBBLIGATI ALL'IMPOSTA (NELLA SPECIE INVIM) - MANCATA ESTENSIONE DEGLI EFFETTI FAVOREVOLI DELLA PRONUNCIA AGLI ALTRI COOBBLIGATI SOLIDALI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 48/1968) - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in relazione all'art. 1306, comma 2, cod. civ., in quanto il principio, desumibile da quest'ultima disposizione in tema di obbligazione solidale, e' applicabile alla obbligazione solidale tributaria che, sul punto, non si differenzia da quella comune. - Ord. nn. 544/1987, 870/1988, 267/1990. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte