Sentenza 211/1997 (ECLI:IT:COST:1997:211)
Massima numero 23331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
17/06/1997; Decisione del
17/06/1997
Deposito del 02/07/1997; Pubblicazione in G. U. 09/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 211/97. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI VECCHIAIA - FONDO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI - REVOCA, PER CINQUE MESI, DELLA PREDETTA PENSIONE GIA' ACCORDATA DAL FONDO A COLORO CHE HANNO MATURATO IL DIRITTO FRA IL 1^ GENNAIO E L'11 AGOSTO 1994 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36 E 38 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 211/97. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI VECCHIAIA - FONDO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI - REVOCA, PER CINQUE MESI, DELLA PREDETTA PENSIONE GIA' ACCORDATA DAL FONDO A COLORO CHE HANNO MATURATO IL DIRITTO FRA IL 1^ GENNAIO E L'11 AGOSTO 1994 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36 E 38 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., l'art. 2, comma 1, lettera a), numero 3, del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510 (recante: "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale"), convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 - nella parte in cui, ai fini del conseguimento del requisito di eta' per il diritto alla pensione ordinaria di cui agli artt. 24 e 25 del regolamento del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, disciplinata dal decreto ministeriale 30 ottobre 1973, in relazione all'art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, come modificato dall'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88, fa decorrere dal 1^ gennaio 1994, anziche' dall'entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494 (recante: "Norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonche' a sostegno dell'occupazione"), l'applicazione della tabella A), sezione uomini, allegata all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ("Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") - in quanto, premesso che il legislatore ha effettuato un intervento di sostegno nella materia previdenziale degli spedizionieri doganali per porre riparo ad una situazione di crisi delle risorse finanziarie del Fondo, determinata principalmente dalla eliminazione delle barriere doganali nei Paesi dell'Unione europea; e considerato che la legittima ponderazione fra le ragioni dell'equilibrio di bilancio e quelle dei destinatari delle prestazioni previdenziali ha tuttavia esorbitato dai limiti della discrezionalita' legislativa nell'imporre i nuovi requisiti, in via retroattiva, anche a coloro che avevano gia' iniziato a fruire del trattamento di quiescenza; se il legislatore medesimo, nell'esercizio del suo potere discrezionale, puo', a salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il 'quantum' del trattamento previsto, deve invece escludersi che, come e' avvenuto nella fattispecie, possa addirittura eliminare retroattivamente una prestazione gia' conseguita. Pertanto, la norma denunciata ha cancellato la facolta' di scelta che ogni iscritto al Fondo ha diritto di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell'ordinamento in un determinato momento storico, frustrando il legittimo affidamento di coloro che, in ragione del quadro normativo esistente, hanno optato per il pensionamento. - Cfr. S. n. 417/1996. - V., pure, S. n. 84/1996, nella quale si e' affermato che <>. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., l'art. 2, comma 1, lettera a), numero 3, del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510 (recante: "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale"), convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 - nella parte in cui, ai fini del conseguimento del requisito di eta' per il diritto alla pensione ordinaria di cui agli artt. 24 e 25 del regolamento del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, disciplinata dal decreto ministeriale 30 ottobre 1973, in relazione all'art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, come modificato dall'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88, fa decorrere dal 1^ gennaio 1994, anziche' dall'entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494 (recante: "Norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonche' a sostegno dell'occupazione"), l'applicazione della tabella A), sezione uomini, allegata all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ("Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") - in quanto, premesso che il legislatore ha effettuato un intervento di sostegno nella materia previdenziale degli spedizionieri doganali per porre riparo ad una situazione di crisi delle risorse finanziarie del Fondo, determinata principalmente dalla eliminazione delle barriere doganali nei Paesi dell'Unione europea; e considerato che la legittima ponderazione fra le ragioni dell'equilibrio di bilancio e quelle dei destinatari delle prestazioni previdenziali ha tuttavia esorbitato dai limiti della discrezionalita' legislativa nell'imporre i nuovi requisiti, in via retroattiva, anche a coloro che avevano gia' iniziato a fruire del trattamento di quiescenza; se il legislatore medesimo, nell'esercizio del suo potere discrezionale, puo', a salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il 'quantum' del trattamento previsto, deve invece escludersi che, come e' avvenuto nella fattispecie, possa addirittura eliminare retroattivamente una prestazione gia' conseguita. Pertanto, la norma denunciata ha cancellato la facolta' di scelta che ogni iscritto al Fondo ha diritto di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell'ordinamento in un determinato momento storico, frustrando il legittimo affidamento di coloro che, in ragione del quadro normativo esistente, hanno optato per il pensionamento. - Cfr. S. n. 417/1996. - V., pure, S. n. 84/1996, nella quale si e' affermato che <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte