Sentenza 212/1997 (ECLI:IT:COST:1997:212)
Massima numero 23388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
19/06/1997; Decisione del
19/06/1997
Deposito del 03/07/1997; Pubblicazione in G. U. 09/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
23389
Titolo
SENT. 212/97 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - DETENUTO <> - COLLOQUI CON IL DIFENSORE - MODALITA' - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE DI SPECIFICA DISCIPLINA COME INVECE PREVISTO PER I COLLOQUI DEL DIFENSORE CON L'IMPUTATO DETENUTO (ART. 104 DEL C.P.P.) - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PERMESSI DI COLLOQUIO - DIFENSORE CONSIDERATO, IN BASE AD INTERPRETAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, QUALE TERZO, AUTORIZZATO AL COLLOQUIO DAL DIRETTORE DELL'ISTITUTO SOLO IN CASO DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI PENDENTI - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 212/97 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - DETENUTO <
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, comma 2, Cost., l'art. 18, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 2, l. 12 gennaio 1977, n. 1 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'art. 385 del codice penale), e modificato dall'art. 4, l. 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta' personale), nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena, in quanto - posto che il diritto di difesa e' diritto inviolabile, che si esercita nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale ove sia in questione una posizione giuridica sostanziale tutelata dall'ordinamento e che deve essere garantito nella sua effettivita'; che esso comprende il diritto alla difesa tecnica, e dunque anche il diritto, ad esso strumentale, di poter conferire con il difensore, allo scopo di predisporre le difese e decidere le strategie difensive, ed ancor prima allo scopo di poter conoscere i propri diritti e le possibilita' offerte dall'ordinamento per tutelarli e per evitare o attenuare le conseguenze pregiudizievoli cui si e' esposti; e che lo stesso deve, quindi, potersi esplicare non solo in relazione ad un procedimento gia' instaurato, ma altresi' in relazione a qualsiasi possibile procedimento contenzioso suscettibile di essere instaurato per la tutela delle posizioni garantite, e dunque anche in relazione alle necessita' di preventiva conoscenza e valutazione, tecnicamente assistita, degli istituti e rimedi apprestati allo scopo dall'ordinamento - il diritto di conferire con il proprio difensore non puo' essere compresso o condizionato dallo stato di detenzione, se non nei limiti eventualmente disposti dalla legge a tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti (ad es., attraverso temporanee, limitate sospensioni dell'esercizio del diritto, come quella prevista dall'art. 104, comma 3, cod. proc. pen.), e salva evidentemente la disciplina delle modalita' di esercizio del diritto, disposte in funzione delle altre esigenze connesse allo stato di detenzione medesimo: modalita' che, peraltro, non possono in alcun modo trasformare il diritto in una situazione rimessa all'apprezzamento dell'autorita' amministrativa, e quindi soggetta ad una vera e propria autorizzazione discrezionale. - S. nn. 53/1968, 125/1979, 18/1982, 80/1984, 144/1992, 220/1994, 216/1996. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, comma 2, Cost., l'art. 18, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 2, l. 12 gennaio 1977, n. 1 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'art. 385 del codice penale), e modificato dall'art. 4, l. 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta' personale), nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena, in quanto - posto che il diritto di difesa e' diritto inviolabile, che si esercita nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale ove sia in questione una posizione giuridica sostanziale tutelata dall'ordinamento e che deve essere garantito nella sua effettivita'; che esso comprende il diritto alla difesa tecnica, e dunque anche il diritto, ad esso strumentale, di poter conferire con il difensore, allo scopo di predisporre le difese e decidere le strategie difensive, ed ancor prima allo scopo di poter conoscere i propri diritti e le possibilita' offerte dall'ordinamento per tutelarli e per evitare o attenuare le conseguenze pregiudizievoli cui si e' esposti; e che lo stesso deve, quindi, potersi esplicare non solo in relazione ad un procedimento gia' instaurato, ma altresi' in relazione a qualsiasi possibile procedimento contenzioso suscettibile di essere instaurato per la tutela delle posizioni garantite, e dunque anche in relazione alle necessita' di preventiva conoscenza e valutazione, tecnicamente assistita, degli istituti e rimedi apprestati allo scopo dall'ordinamento - il diritto di conferire con il proprio difensore non puo' essere compresso o condizionato dallo stato di detenzione, se non nei limiti eventualmente disposti dalla legge a tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti (ad es., attraverso temporanee, limitate sospensioni dell'esercizio del diritto, come quella prevista dall'art. 104, comma 3, cod. proc. pen.), e salva evidentemente la disciplina delle modalita' di esercizio del diritto, disposte in funzione delle altre esigenze connesse allo stato di detenzione medesimo: modalita' che, peraltro, non possono in alcun modo trasformare il diritto in una situazione rimessa all'apprezzamento dell'autorita' amministrativa, e quindi soggetta ad una vera e propria autorizzazione discrezionale. - S. nn. 53/1968, 125/1979, 18/1982, 80/1984, 144/1992, 220/1994, 216/1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte