Sentenza 213/1997 (ECLI:IT:COST:1997:213)
Massima numero 23345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
19/06/1997; Decisione del
19/06/1997
Deposito del 03/07/1997; Pubblicazione in G. U. 16/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
23346
Titolo
SENT. 213/97 A. SANITA' PUBBLICA - REGIONE LIGURIA - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA E DI SANITA' - ACCOLLO ALLE REGIONI DELL'OBBLIGO DI GARANZIA DEI DEBITI DELLE UU.SS.LL. E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE FINO AL 31 DICEMBRE 1994 - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117, 118 E 119 COST. - MANCATA CONVERSIONE DEL D.L. IMPUGNATO - INVOCATA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RITENUTA SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE AL RICORSO NONOSTANTE L'APPROVAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVEZZA DEGLI EFFETTI PRODOTTI - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 213/97 A. SANITA' PUBBLICA - REGIONE LIGURIA - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA E DI SANITA' - ACCOLLO ALLE REGIONI DELL'OBBLIGO DI GARANZIA DEI DEBITI DELLE UU.SS.LL. E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE FINO AL 31 DICEMBRE 1994 - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117, 118 E 119 COST. - MANCATA CONVERSIONE DEL D.L. IMPUGNATO - INVOCATA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RITENUTA SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE AL RICORSO NONOSTANTE L'APPROVAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVEZZA DEGLI EFFETTI PRODOTTI - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Inammissibilita', per sopravvenuta carenza di interesse, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.l. 30 giugno 1995, n. 261, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., potendosi prescindere dalla soluzione del problema relativo alla "trasferibilita'" delle censure rivolte nei confronti di un decreto-legge decaduto alla disposizione recante clausola di salvezza degli effetti dallo stesso prodotti, in ragione delle conclusioni rassegnate dalle regioni ricorrenti (nella specie la Regione Liguria, successivamente alla mancata conversione del d.l. impugnato, nonche' degli altri d.l. che ne avevano reiterato la norma censurata, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con cio' consentendo di dedurre che nei rispettivi ambiti territoriali, non residuano situazioni alle quali sia applicabile la clausola di salvezza degli effetti dei decreti-legge impugnati, contenuta nell'art. 1, comma 2, della l. 17 gennaio 1997, n. 4). red.: F. Mangano
Inammissibilita', per sopravvenuta carenza di interesse, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.l. 30 giugno 1995, n. 261, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., potendosi prescindere dalla soluzione del problema relativo alla "trasferibilita'" delle censure rivolte nei confronti di un decreto-legge decaduto alla disposizione recante clausola di salvezza degli effetti dallo stesso prodotti, in ragione delle conclusioni rassegnate dalle regioni ricorrenti (nella specie la Regione Liguria, successivamente alla mancata conversione del d.l. impugnato, nonche' degli altri d.l. che ne avevano reiterato la norma censurata, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con cio' consentendo di dedurre che nei rispettivi ambiti territoriali, non residuano situazioni alle quali sia applicabile la clausola di salvezza degli effetti dei decreti-legge impugnati, contenuta nell'art. 1, comma 2, della l. 17 gennaio 1997, n. 4). red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte