Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/11/2021; Decisione del
29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Interventi per il riuso di spazi di grande altezza, anche nelle zone D, E ed F - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, delle norme fondamentali di riforma economica e sociale e del principio di leale collaborazione - Possibilità di interpretazione conforme al piano paesaggistico e alle norme regionali a tutela dei valori paesaggistici - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 090008).
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Interventi per il riuso di spazi di grande altezza, anche nelle zone D, E ed F - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, delle norme fondamentali di riforma economica e sociale e del principio di leale collaborazione - Possibilità di interpretazione conforme al piano paesaggistico e alle norme regionali a tutela dei valori paesaggistici - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 090008).
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s), Cost., all'art. 3, lett. f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modifica l'art. 33 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 in tema di interventi per il riuso di spazi di grande altezza, permettendo la realizzazione di soppalchi anche nelle zone urbanistiche D (zone industriali, artigianali e commerciali), E (agricole) ed F (turistiche), in queste ultime oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia marina. È possibile giungere a una interpretazione dell'indicato art. 33, al comma 4, che impone la condizione più stringente di una previsione espressa da parte di un piano particolareggiato adeguato al piano paesaggistico regionale, tale per cui anche nelle zone urbanistiche diverse da quelle A il rispetto del piano paesaggistico sia egualmente imposto. Anche per tali interventi di incremento volumetrico si applicano poi le prescrizioni degli artt. 34 e 36 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, che pongono precise condizioni di ammissibilità e prescrivono requisiti puntuali allo scopo di garantire un inserimento coerente nel paesaggio.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s), Cost., all'art. 3, lett. f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modifica l'art. 33 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 in tema di interventi per il riuso di spazi di grande altezza, permettendo la realizzazione di soppalchi anche nelle zone urbanistiche D (zone industriali, artigianali e commerciali), E (agricole) ed F (turistiche), in queste ultime oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia marina. È possibile giungere a una interpretazione dell'indicato art. 33, al comma 4, che impone la condizione più stringente di una previsione espressa da parte di un piano particolareggiato adeguato al piano paesaggistico regionale, tale per cui anche nelle zone urbanistiche diverse da quelle A il rispetto del piano paesaggistico sia egualmente imposto. Anche per tali interventi di incremento volumetrico si applicano poi le prescrizioni degli artt. 34 e 36 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, che pongono precise condizioni di ammissibilità e prescrivono requisiti puntuali allo scopo di garantire un inserimento coerente nel paesaggio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 8
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte
Convenzione
n.
art. Convenzione europea sul paesaggio