Sentenza 214/1997 (ECLI:IT:COST:1997:214)
Massima numero 23339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
19/06/1997; Decisione del
19/06/1997
Deposito del 03/07/1997; Pubblicazione in G. U. 16/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 214/97. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI CONTRAVVENZIONALI - CAUSE DI ESTINZIONE - OBLAZIONE - IMMOBILI IN COMPROPRIETA' - OBLAZIONE ESEGUITA DA UN CONDOMINO - ESTINZIONE DEL REATO PER TUTTI I CONDOMINI - MANCATA PREVISIONE DELL'EFFETTO ESTINTIVO DEL REATO ALTRESI' A FAVORE DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA', IN CASO DI OBLAZIONE ESEGUITA DA UNO SOLO DEI SOCI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - NON FONDATEZZA.
SENT. 214/97. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI CONTRAVVENZIONALI - CAUSE DI ESTINZIONE - OBLAZIONE - IMMOBILI IN COMPROPRIETA' - OBLAZIONE ESEGUITA DA UN CONDOMINO - ESTINZIONE DEL REATO PER TUTTI I CONDOMINI - MANCATA PREVISIONE DELL'EFFETTO ESTINTIVO DEL REATO ALTRESI' A FAVORE DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA', IN CASO DI OBLAZIONE ESEGUITA DA UNO SOLO DEI SOCI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione alla disciplina degli effetti dell'oblazione nei confronti dei comproprietari, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 2, l. 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui non prevede l'effetto estintivo del reato a favore di tutti i legali rappresentanti di impresa esecutrice di lavori edilizi abusivi, qualora uno solo di essi abbia versato l'oblazione, in quanto - posto che rientra nella scelta discrezionale del legislatore la previsione di cause di estinzione del reato, sindacabile quando integri arbitrio perche' irrazionale o non giustificata; che il principio in materia di conseguenze dell'oblazione nel campo penale e' che l'effetto estintivo di essa si verifica nei soli confronti del soggetto che si avvale dell'oblazione stessa e non si estende, di norma, nei confronti degli altri coimputati, l'estinzione del reato producendo effetti, salvo contraria previsione, soltanto nei confronti di coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce (art. 182 cod. pen.: natura personale della causa estintiva della effettuata oblazione); e che tale principio e' stato ribadito, con specifico riferimento al condono-oblazione nel campo edilizio, dall'art. 38 commi 5 e 6 l. n. 47 del 1985, per quanto riguarda i soggetti responsabili indicati dall'art. 6 della stessa legge (titolare della concessione, committente, costruttore e direttore dei lavori) diversi dal proprietario, pur prevedendosi una misura ridotta al 30% rispetto a quella applicabile al proprietario - la posizione dei comproprietari e' del tutto diversa da quella degli amministratori di societa' che debbano rispondere (non nella qualita' di proprietari, ma) quali soggetti che hanno agito (in concorso fra loro) nella attivita' dell'impresa che ha eseguito i lavori edilizi abusivi, o per un altro titolo previsto dall'art. 6 l. n. 47 del 1985; con la conseguenza che non puo' ritenersi arbitraria la mancata estensione dell'effetto estintivo del reato edilizio a favore di tutti i legali rappresentanti della societa' esecutrice dei lavori abusivi qualora uno solo di essi abbia effettuato l'oblazione, in difformita' dalla previsione della norma impugnata riferita al diverso caso di imputati comproprietari. - S. nn. 370/1988, 211/1993, 148/1994. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione alla disciplina degli effetti dell'oblazione nei confronti dei comproprietari, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 2, l. 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui non prevede l'effetto estintivo del reato a favore di tutti i legali rappresentanti di impresa esecutrice di lavori edilizi abusivi, qualora uno solo di essi abbia versato l'oblazione, in quanto - posto che rientra nella scelta discrezionale del legislatore la previsione di cause di estinzione del reato, sindacabile quando integri arbitrio perche' irrazionale o non giustificata; che il principio in materia di conseguenze dell'oblazione nel campo penale e' che l'effetto estintivo di essa si verifica nei soli confronti del soggetto che si avvale dell'oblazione stessa e non si estende, di norma, nei confronti degli altri coimputati, l'estinzione del reato producendo effetti, salvo contraria previsione, soltanto nei confronti di coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce (art. 182 cod. pen.: natura personale della causa estintiva della effettuata oblazione); e che tale principio e' stato ribadito, con specifico riferimento al condono-oblazione nel campo edilizio, dall'art. 38 commi 5 e 6 l. n. 47 del 1985, per quanto riguarda i soggetti responsabili indicati dall'art. 6 della stessa legge (titolare della concessione, committente, costruttore e direttore dei lavori) diversi dal proprietario, pur prevedendosi una misura ridotta al 30% rispetto a quella applicabile al proprietario - la posizione dei comproprietari e' del tutto diversa da quella degli amministratori di societa' che debbano rispondere (non nella qualita' di proprietari, ma) quali soggetti che hanno agito (in concorso fra loro) nella attivita' dell'impresa che ha eseguito i lavori edilizi abusivi, o per un altro titolo previsto dall'art. 6 l. n. 47 del 1985; con la conseguenza che non puo' ritenersi arbitraria la mancata estensione dell'effetto estintivo del reato edilizio a favore di tutti i legali rappresentanti della societa' esecutrice dei lavori abusivi qualora uno solo di essi abbia effettuato l'oblazione, in difformita' dalla previsione della norma impugnata riferita al diverso caso di imputati comproprietari. - S. nn. 370/1988, 211/1993, 148/1994. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte