Sentenza 215/1997 (ECLI:IT:COST:1997:215)
Massima numero 23340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
19/06/1997; Decisione del
19/06/1997
Deposito del 03/07/1997; Pubblicazione in G. U. 16/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 215/97. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI TESTIMONE - OMESSA PREVISIONE PER IL DIFENSORE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL DIVIETO DI TESTIMONIANZA PREVISTO PER IL PUBBLICO MINISTERO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA.
SENT. 215/97. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI TESTIMONE - OMESSA PREVISIONE PER IL DIFENSORE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL DIVIETO DI TESTIMONIANZA PREVISTO PER IL PUBBLICO MINISTERO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 197, comma 1, lett, d) (che stabilisce l'incompatibilita' ad assumere l'ufficio di testimone per coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto le funzioni di giudice, p.m., o loro ausiliari), nella parte in cui non prevede analoga incompatibilita' nei confronti del difensore (nella specie, una delle persone offese, costituitasi parte civile, era avvocato e difensore di altra parte civile nell'ambito di un procedimento riunito in fase dibattimentale a quello in cui il professionista rivestiva la qualita' di persona offesa e nel quale il suo nominativo appariva nella lista testi), in quanto, con riferimento alla pretesa violazione del principio di uguaglianza (in relazione all'incapacita' a testimoniare del giudice e del p.m.) - posto che l'art. 197 cod. proc. pen. prevede varie situazioni di incompatibilita' ad assumere l'ufficio di testimone, di cui quelle elencate nelle lettere a), b) e c) sono sorrette da una 'ratio' di garanzia in favore di soggetti che altrimenti sarebbero esposti al rischio di testimoniare contro se stessi, mentre i casi indicati nella lett. d) delineano uno 'status' di vera e propria incapacita' a testimoniare per l'assoluta inconciliabilita' funzionale tra il ruolo di giudice, p.m., o loro ausiliari e quello di testimone - siffatta posizione del giudice e del p.m. non e' comparabile con la posizione del difensore, la quale, a prescindere dalla dimensione deontologica, e' connotata da una sorta di incompatibilita' alternativa tra l'ufficio di testimone ed il ruolo della difesa, tenuto anche conto che la linea di tendenza generale del legislatore e' nel senso di prevedere come eccezionali le ipotesi di incompatibilita' assoluta ad assumere l'ufficio di testimone nel processo penale; ed in quanto, con riferimento alla dedotta violazione del diritto di difesa, ciascun difensore, ed anche la persona offesa, si trovano nelle condizioni di conoscere tutti gli atti processuali, depositati in cancelleria a disposizione di tutte le parti processuali, sicche' la sovrapposizione tra ruolo di difensore e ufficio di testimone, peraltro gia' esclusa in base ai rilievi dianzi svolti, non determina alcuna violazione del diritto di difesa in danno delle altre parti. - O. n. 115/1992. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 197, comma 1, lett, d) (che stabilisce l'incompatibilita' ad assumere l'ufficio di testimone per coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto le funzioni di giudice, p.m., o loro ausiliari), nella parte in cui non prevede analoga incompatibilita' nei confronti del difensore (nella specie, una delle persone offese, costituitasi parte civile, era avvocato e difensore di altra parte civile nell'ambito di un procedimento riunito in fase dibattimentale a quello in cui il professionista rivestiva la qualita' di persona offesa e nel quale il suo nominativo appariva nella lista testi), in quanto, con riferimento alla pretesa violazione del principio di uguaglianza (in relazione all'incapacita' a testimoniare del giudice e del p.m.) - posto che l'art. 197 cod. proc. pen. prevede varie situazioni di incompatibilita' ad assumere l'ufficio di testimone, di cui quelle elencate nelle lettere a), b) e c) sono sorrette da una 'ratio' di garanzia in favore di soggetti che altrimenti sarebbero esposti al rischio di testimoniare contro se stessi, mentre i casi indicati nella lett. d) delineano uno 'status' di vera e propria incapacita' a testimoniare per l'assoluta inconciliabilita' funzionale tra il ruolo di giudice, p.m., o loro ausiliari e quello di testimone - siffatta posizione del giudice e del p.m. non e' comparabile con la posizione del difensore, la quale, a prescindere dalla dimensione deontologica, e' connotata da una sorta di incompatibilita' alternativa tra l'ufficio di testimone ed il ruolo della difesa, tenuto anche conto che la linea di tendenza generale del legislatore e' nel senso di prevedere come eccezionali le ipotesi di incompatibilita' assoluta ad assumere l'ufficio di testimone nel processo penale; ed in quanto, con riferimento alla dedotta violazione del diritto di difesa, ciascun difensore, ed anche la persona offesa, si trovano nelle condizioni di conoscere tutti gli atti processuali, depositati in cancelleria a disposizione di tutte le parti processuali, sicche' la sovrapposizione tra ruolo di difensore e ufficio di testimone, peraltro gia' esclusa in base ai rilievi dianzi svolti, non determina alcuna violazione del diritto di difesa in danno delle altre parti. - O. n. 115/1992. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte