Sentenza 216/1997 (ECLI:IT:COST:1997:216)
Massima numero 23341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
19/06/1997; Decisione del
19/06/1997
Deposito del 03/07/1997; Pubblicazione in G. U. 16/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 216/97. FILIAZIONE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' NATURALE - GIUDIZIO PREVENTIVO DI AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE - MANCATA PREVISIONE DI LIMITAZIONE DI DETTO GIUDIZIO ALL'ESAME DELL'INTERESSE DEL MINORE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MINORI - PRETESA COMPRESSIONE DELLA TUTELA DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO - NON FONDATEZZA.
SENT. 216/97. FILIAZIONE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' NATURALE - GIUDIZIO PREVENTIVO DI AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE - MANCATA PREVISIONE DI LIMITAZIONE DI DETTO GIUDIZIO ALL'ESAME DELL'INTERESSE DEL MINORE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MINORI - PRETESA COMPRESSIONE DELLA TUTELA DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 30 e 31 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 274, commi primo e secondo, cod. civ., nella parte in cui non limita il giudizio di ammissibilita' dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale all'esame dell'interesse del minore, sia perche' l'applicazione giurisprudenziale della disposizione impugnata in ordine agli elementi probatori sufficienti per l'ammissibilita' dell'azione esclude limitazioni del diritto del minore al riconoscimento, sia perche', con riferimento alla pretesa irragionevolezza della disposizione medesima, il procedimento in esame e' ispirato a due finalita' concorrenti e non in contrasto fra loro, posto com'e' a tutela non solo del convenuto contro il pericolo di azioni temerarie e ricattatorie, ma anche e soprattutto del minore, il cui interesse sta nell'affermazione di un rapporto di filiazione, veridico, che non pregiudichi la formazione e lo sviluppo della sua personalita'. - S. nn. 341/1990, 112/1997. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 30 e 31 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 274, commi primo e secondo, cod. civ., nella parte in cui non limita il giudizio di ammissibilita' dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale all'esame dell'interesse del minore, sia perche' l'applicazione giurisprudenziale della disposizione impugnata in ordine agli elementi probatori sufficienti per l'ammissibilita' dell'azione esclude limitazioni del diritto del minore al riconoscimento, sia perche', con riferimento alla pretesa irragionevolezza della disposizione medesima, il procedimento in esame e' ispirato a due finalita' concorrenti e non in contrasto fra loro, posto com'e' a tutela non solo del convenuto contro il pericolo di azioni temerarie e ricattatorie, ma anche e soprattutto del minore, il cui interesse sta nell'affermazione di un rapporto di filiazione, veridico, che non pregiudichi la formazione e lo sviluppo della sua personalita'. - S. nn. 341/1990, 112/1997. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte