Sentenza 217/1997 (ECLI:IT:COST:1997:217)
Massima numero 23390
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
19/06/1997; Decisione del
19/06/1997
Deposito del 03/07/1997; Pubblicazione in G. U. 16/07/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 217/97. IMPIEGO PUBBLICO - DIRETTORI DI CONSORZI PROVINCIALI ANTITUBERCOLARI AFFERENTI A PROVINCE DI CLASSE 1/A E CON ANZIANITA' DI SERVIZIO INFERIORE A CINQUE ANNI - INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO ANZICHE' DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO CAPO SERVIZIO COME PREVISTO DALLA DISCIPLINA PREVIGENTE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - DETERIORE TRATTAMENTO DEI DIRETTORI IN QUESTIONE RISPETTO AI DIRETTORI DI C.P.A. DI CLASSE 1/B IN POSSESSO DI CINQUE ANNI DI ANZIANITA' DI SERVIZIO - INCIDENZA SUI PRINCIPI DI iMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - NON FONDATEZZA.
SENT. 217/97. IMPIEGO PUBBLICO - DIRETTORI DI CONSORZI PROVINCIALI ANTITUBERCOLARI AFFERENTI A PROVINCE DI CLASSE 1/A E CON ANZIANITA' DI SERVIZIO INFERIORE A CINQUE ANNI - INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO ANZICHE' DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO CAPO SERVIZIO COME PREVISTO DALLA DISCIPLINA PREVIGENTE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - DETERIORE TRATTAMENTO DEI DIRETTORI IN QUESTIONE RISPETTO AI DIRETTORI DI C.P.A. DI CLASSE 1/B IN POSSESSO DI CINQUE ANNI DI ANZIANITA' DI SERVIZIO - INCIDENZA SUI PRINCIPI DI iMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64, comma 1, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) e della tabella di "Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali" riportata nell'allegato 2, nella parte in cui prevedono che al direttore di consorzio provinciale antitubercolare sia attribuita la qualifica apicale di direttore amministrativo, se in possesso del diploma di laurea e di un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni, oppure quella subapicale di direttore amministrativo, se privo di detti requisiti, in quanto -posto che il legislatore ha, in tema di inquadramento del personale e di articolazione delle qualifiche, specie nel passaggio da un ordinamento all'altro, un'ampia discrezionalita', peraltro censurabile qualora emergano profili di arbitrarieta' o di manifesta irragionevolezza, tali da ledere il principio di buon andamento della p.a. o da determinare discriminazioni tra i soggetti interessati; che, in particolare, con riguardo specifico alla tabella di equiparazione allegata al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la lesione del principio di eguaglianza e' stata individuata in quelle ipotesi in cui le qualifiche poste a raffronto presentavano profili di professionalita' sostanzialmente omogenei ed equivalenti e non si riscontravano, per contro, elementi idonei a giustificare, sulla base della descrizione normativa delle qualifiche attribuite, una diversita' di funzioni svolte negli enti di provenienza, cosicche' la differenza di trattamento appariva basata solo sulla provenienza da enti diversi; e che il criterio della diversita' dell'ente di provenienza e' stato ritenuto idoneo a giustificare un differente inquadramento del personale, tutte le volte che non esercitasse alcuna influenza diretta e specifica sull'identita' dei compiti da espletare - non sussiste alcuna disparita' di trattamento rispetto al presunto "parallelismo" tra direttori di ripartizione e direttori di consorzi antitubercolari, ne' alcuna lesione del canone del buon andamento della P.A., tenuto conto che la mancata considerazione, ai fini dell'inquadramento dei direttori dei consorzi antitubercolari, della dimensione e quindi della classificazione della provincia, che e' rilevabile nel passaggio al nuovo ordinamento disposto dalle norme impugnate, non puo' di per se' sola, essere valutata come determinativa della eccepita disparita' di trattamento, quando gia' tale profilo nel precedente inquadramento non era stato valorizzato. - S. nn. 296/1984, 827/1988, 331/1992, 332/1992, 335/1992 e 476/1992, 324/1993 e 448/1993, 4/1994 e 404/1994. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64, comma 1, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) e della tabella di "Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali" riportata nell'allegato 2, nella parte in cui prevedono che al direttore di consorzio provinciale antitubercolare sia attribuita la qualifica apicale di direttore amministrativo, se in possesso del diploma di laurea e di un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni, oppure quella subapicale di direttore amministrativo, se privo di detti requisiti, in quanto -posto che il legislatore ha, in tema di inquadramento del personale e di articolazione delle qualifiche, specie nel passaggio da un ordinamento all'altro, un'ampia discrezionalita', peraltro censurabile qualora emergano profili di arbitrarieta' o di manifesta irragionevolezza, tali da ledere il principio di buon andamento della p.a. o da determinare discriminazioni tra i soggetti interessati; che, in particolare, con riguardo specifico alla tabella di equiparazione allegata al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la lesione del principio di eguaglianza e' stata individuata in quelle ipotesi in cui le qualifiche poste a raffronto presentavano profili di professionalita' sostanzialmente omogenei ed equivalenti e non si riscontravano, per contro, elementi idonei a giustificare, sulla base della descrizione normativa delle qualifiche attribuite, una diversita' di funzioni svolte negli enti di provenienza, cosicche' la differenza di trattamento appariva basata solo sulla provenienza da enti diversi; e che il criterio della diversita' dell'ente di provenienza e' stato ritenuto idoneo a giustificare un differente inquadramento del personale, tutte le volte che non esercitasse alcuna influenza diretta e specifica sull'identita' dei compiti da espletare - non sussiste alcuna disparita' di trattamento rispetto al presunto "parallelismo" tra direttori di ripartizione e direttori di consorzi antitubercolari, ne' alcuna lesione del canone del buon andamento della P.A., tenuto conto che la mancata considerazione, ai fini dell'inquadramento dei direttori dei consorzi antitubercolari, della dimensione e quindi della classificazione della provincia, che e' rilevabile nel passaggio al nuovo ordinamento disposto dalle norme impugnate, non puo' di per se' sola, essere valutata come determinativa della eccepita disparita' di trattamento, quando gia' tale profilo nel precedente inquadramento non era stato valorizzato. - S. nn. 296/1984, 827/1988, 331/1992, 332/1992, 335/1992 e 476/1992, 324/1993 e 448/1993, 4/1994 e 404/1994. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte