Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  29/11/2021;  Decisione del  29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44542  44543  44544  44545  44546  44547  44548  44549  44550  44551  44552  44553  44554  44555  44556  44557  44558  44559  44560  44561  44562  44563  44564  44565  44566  44567  44568  44569  44570  44571  44572  44573  44575  44576  44577  44578  44579  44580  44581


Titolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Incrementi volumetrici anche in caso di superamento dei numeri dei piani - Condizioni per il frazionamento dell'unità immobiliare ad uso residenziale o artigianale risultante dall'incremento volumetrico - Possibile monetizzazione nel caso di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra ad uso direzionale, commerciale, socio-sanitario e residenziale - Possibile incremento volumetrico anche nelle zone A, B, C - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, delle norme fondamentali di riforma economica e sociale e del principio di leale collaborazione - Possibilità di interpretazione conforme al piano paesaggistico e alle norme regionali a tutela dei valori paesaggistici - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 090008).

Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lett. s), Cost., all'art. 3, lett. f), dello statuto speciale e al principio di leale collaborazione, dell'art. 11, comma 1, lett. b), d), f), g) e h), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che modificano sotto molteplici profili l'art. 36 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. In particolare: la lett. b) consente l'incremento volumetrico anche quando implichi il superamento del numero dei piani; la lett. d) amplia i casi consentiti di frazionamento dell'unità immobiliare ad uso residenziale o artigianale risultante dall'incremento volumetrico; la lett. f) subordina l'incremento volumetrico al reperimento degli spazi per parcheggi o, in alternativa, al pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale; la lett. g) consente in ogni caso la monetizzazione nel caso di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra ad uso direzionale, commerciale, socio-sanitario e residenziale; la lett. h) consente, nelle zone urbanistiche A, B e C e negli edifici con destinazione residenziale legittimamente realizzati in altre zone urbanistiche, l'incremento volumetrico, cumulabile con quelli già previsti dalla medesima legge regionale n. 8 del 2015; la lett. h) consente, all'interno di tutti i piani di risanamento urbanistico, nell'ambito dell'edilizia contrattata e previa richiesta degli interessati, la sostituzione dei lotti destinati a standard urbanistici con lotti edificabili, alla condizione che il lotto edificabile da sostituire come standard abbia maggiore o uguale superficie e che tale sostituzione non comporti aumento di volumetrie rispetto a quanto previsto dal piano attuativo, senza limiti di distanza. Tutte le disposizioni indicate - che convergono nell'ampliare le possibilità di realizzare incrementi volumetrici e di monetizzare gli standard, collocandoli diversamente all'interno dei piani di risanamento - possono e devono essere interpretate in coerenza con le disposizioni del piano paesaggistico, al quale non recano alcuna deroga esplicita. Va inoltre ribadito che, per tutti gli incrementi volumetrici disciplinati dal Titolo II, Capo I, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, così come modificata dalla legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, valgono le condizioni di ammissibilità preordinate a salvaguardare i valori paesaggistici, e gli ulteriori requisiti della medesima legge regionale n. 8 del 2015, che garantiscono l'armonia degli interventi in esame con i caratteri dell'edificio e con il contesto paesaggistico.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  18/01/2021  n. 1  art. 11  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  18/01/2021  n. 1  art. 11  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  18/01/2021  n. 1  art. 11  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  18/01/2021  n. 1  art. 11  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  18/01/2021  n. 1  art. 11  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  23/04/2015  n. 8  art. 36  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte

Convenzione    n.   art.   Convenzione europea sul paesaggio